Regolamento UE

Aggiornamento: giugno 2013

Vietata la vendita di cosmetici testati sugli animali nell’Ue

Lunedì 11 marzo 2013 – Il divieto di testare cosmetici sugli animali è finalmente entrato in vigore in tutta l’Unione euroepa. Non si potrà più vendere alcun prodotto cosmetico in seno all’Ue se il prodotto finito o i suoi ingredienti sono stati oggetto di test su animali, a prescindere dal paese in cui sono stati realizzati gli esperimenti. Questa per lo meno è la teoria. Ma come sarà la realtà ?

Ventata di panico

Chi credeva veramente a questo divieto? Era da così tanto tempo che le industrie cosmetiche facevano di tutto e di più per rimandare il divieto di almeno dieci anni che la maggior parte di noi si aspettava di veder spuntare un ennesimo emendamento all’ultimo minuto per soddisfare le loro rivendicazioni. Ma una volta tanto, non è successo niente di tutto ciò. Sorprendentemente gli animali non passeranno per l’ennesima volta dopo gli interessi dei lobby industriali.

In questi ultimi mesi, parecchi parlamentari non nascondevano la loro esasperazione e sembravano favorevoli a chiudere l’argomento una volta per tutte, per non essere più disturbati da una tematica di così scarsa importanza. Si dice peraltro che il Commissario europeo Tonio Borg, incaricato di questo dossier, abbia deciso di mantenere il divieto per via delle pressioni aggressive ed incessanti degli ambienti cosmetici nei suoi confronti.

Scarso coinvolgimento della Commissione europea

A sua volta sotto pressione, la Commissione è stata costretta bene o male a trovare una porta d’uscita per gli industriali. L’11 marzo 2013, giorno dell’entrata in vigore del divieto, cerca di aprire il varco ad ogni tipo di eccezione tramite comunicati stampa (FRDE EN) all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.
Per fare bella figura, la Commissione richiama in preambolo che è perchè le industrie cosmetiche hanno dovuto far fronte ad un possibele divieto che hanno sviluppato strumenti atti a sostituire gli animali in numerose procedure di test. Prosegue, lucida: « Qualsiasi modifica del divieto di immissione sul mercato del 2013 potrebbe avere serie conseguenze sulla volontà delle parti interessate di mettere rapidamente a punto altri metodi sperimentali. »
« Le ricadute si fanno sentire al di là del settore dei prodotti cosmetici: l’obiettivo è elaborare strategie che consentano di disporre di strumenti più performanti, più predittivi, più rapidi ed anche meno costosi per valutare l’innocuità delle sostanze chimiche per i consumatori. Sfruttare a pieno le possibilità offerte dai metodi sostitutivi della sperimentazione animale sarà un’impresa ambiziosa che esigerà una cambiamento di mentalità da parte di tutte le parti coinvolte. »

Dopo queste dichiarazioni piene di buon senso, si passa alla soluzione del problema: « Attualmente non esiste una giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente al modo di interpretare il campo di applicazione del divieto di immissione sul mercato del 2013. La Commissione fa presente che la Corte è l’unica istanza abilitata a dare un’interpretazione legalmente vincolante del diritto dell’Unione. La Commissione, sotto il controllo della Corte, vigilerà l’attuazione del divieto di immissione sul mercato del 2013. A tal fine la Commissione si baserà sull’interpretazione che dà attualmente della portata del divieto (…) Nella pratica, l’attuazione del divieto di immissione sul mercato continuerà a dipendere da una decisione che l’autorità competente dello Stato membro interessato prenderà caso per caso (…)
La maggior parte degli ingredienti utilizzati per i prodotti cosmetici sono ingredienti utilizzati anche in numerosi altri prodotti di largo consumo e prodotti industriali, come i prodotti farmaceutici, i detergenti ed i prodotti alimentari, e la sperimentazione animale può rivelarsi necessaria per garantire la conformità di questi prodotti al quadro legale loro applicabile. In generale, anche gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici sono assoggettati alle disposizioni orizzontali del regolamento REACH e può rivelarsi necessario fare ricorso alla sperimentazione animale per completare i dossier, qualora non esistesse alcun altra soluzione. Spetta pertanto agli Stati membri valutare e decidere se la sperimentazione animale realizzata in base ad altre legislazioni deve essere considerata facente capo al divieto di immissione sul mercato del 2013. (…)
La Commissione ritiene che la sperimentazione animale chiaramente motivata dall’osservanza di legislazioni non applicabili ai prodotti cosmetici non dovrebbe essere considerata come realizzata « alfine di soddisfare i requisiti del presente regolamento ». I dati risultanti da sperimentazioni sugli animali effettuate in questo contesto non dovrebbero generare il divieto di immissione sul mercato dei prodotti cosmetici in questione e pertanto dovrebbero servire alla valutazione della sicurezza di questi prodotti. (…) »

Un divieto svuotato di senso?

La Commissione ha un bel voler prendere i desideri per realtà, ma il suo potere in questo ambito rimane piuttosto limitato. Fa presente però un fatto incontestabile : il regolamento cosmetici consente una lettura ampia delle sue prescrizioni. Ed in assenza di giurisprudenza, ciascuno può interpretarlo come vuole.
Quale sarà la decisione della Corte di giustizia ? E’ troppo presto per rispondere ma quando diversi testi di legge si incrociano, si deve stabilire una gerarchia ed in questo caso, il regolamento REACH, data la sua importanza nel settore della pubblica sanità, sarà sicuramente prevalente sul regolamento cosmetici.

Dobbiamo dunque condannare questo nuovo regolamento per via dell’incapacità di mantenere le promesse? No, anzi, dobbiamo rallegrarci che un testo innovativo sia riuscito ad arrivare al termine. Che sia attaccato dagli industriali, era scontato. Sembra anche momentaneamente neutralizzato e svuotato della sua sostanza. E allora? Non è certo il momento di abbassare le braccia. Agendo così si aprirebbe una via maestra a tutti coloro che si adoperano perchè si continui a svolgere sperimentazioni animali, ritenute utili per dimostrare l’innocuità di una sostanza pericolosa e che nel contempo consente loro di tutelarsi contro qualsiasi tipo di coinvolgimento in caso di pregiudizio della salute dei consumatori.

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Link : Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (direttiva «Cosmetici»)

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Breve quadro della situazione cosmetici nell’Ue

La legislazione europea vieta, a partire dall’11 marzo 2013 e sul territorio degli Stati membri dell’Ue, la commercializzazione di tutti i prodotti cosmetici per i quali sono state effettuate sperimentazioni animali.
Il divieto è valido anche per le sostanze che compongono il prodotto, a prescindere dal paese in cui sono stati svolti i test sugli animali.

Tutti i test sugli animali per i cosmetici hanno potuto essere stati sostituiti?

No, vi sono ancora tre test per i quali non è ancora disponibile alcun metodo di sostituzione. Si tratta dei test di tossicità delle dosi ripetute, di tossicità per la riproduzione e di tossicocinetica.

I cosmetici venduti nell’Ue saranno meno sicuri per la salute?

No, una sostanza di cui non si è potuto dimostrare l’innocuità non sarà autorizzata ad entrare nella composizione di un prodotto.
Poichè numerosi test sugli animali apportano soltanto dati estimativi sul potenziale tossico di una sostanza, il ricorso esclusivo a test in vitro o in silico più sicuri, garantirà al contrario una migliore sicurezza per i consumatori.

Chi controllerà che il divieto è realmente rispettato ?

La normativa cosmetici impone alla « persona responsabile » di garantire l’osservanza delle prescrizioni legali. Impone peraltro alle autorità competenti di adottare tutte le misure idonee a garantirne l’osservanza ed esige dagli Stati membri che attuino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di dette prescrizioni.

Com’è possibile per le autorità sapere se una sostanza è stata testata su animali ?

La documentazione informativa sul prodotto è il principale strumento di controllo. Deve comportare « i dati relativi alle sperimentazioni animali svolte dal fabbricante, dai suoi agenti o fornitori, e relative allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, compresa qualsiasi sperimentazione animale realizzata per soddisfare i requisiti legislativi o normativi di paesi terzi ».
Deve inoltre riferirsi al rapporto sulla sicurezza del prodotto che deve includere dati sul profilo tossicologico delle sostanze ed indicarne chiaramente le fonti. Sulla base di queste informazioni, le autorità competenti potranno determinare se la valutazione della sicurezza del prodotto fa capo a dati provenienti dalla sperimentazione animale.

I cosmetici commercializzati in seno all’Ue a partire dal 2013 saranno garantiti senza sperimentazione animale ?

No. Si dovrà aspettare un certo tempo prima che tutti gli Stati attuino queste nuove prescrizioni, malgrado l’obbligo di farlo a partire dall’11 luglio 2013.
Per di più queste prescrizioni si applicano soltanto alle nuove sostanze prodotte a fini cosmetici. Tutti i prodotti ed ingredienti sperimentati sugli animali prima del 2013 continueranno ad essere commercializzati, senza che il consumatore abbia la minima possibilità di distinguerli.
Infine, molto probabilmente si potrà continuare ad includere una sostanza sperimentata sugli animali se questi test non sono stati realizzati soltanto a fini cosmetici. Questa eccezione riguarda di fatto gran parte delle sostanze che compongono un prodotto, generalmente sviluppate anche a fini medici, alimentari o industriali. Questa possibilità dipenderà dalla decisione della Corte di giustizia dell’Ue che dovrà pronunciarsi sull’applicazione del regolamento.

Come essere sicuri che il prodotto cosmetico che acquistiamo non è stato oggetto di sperimentazioni animali?

Certe marche di cosmetici rinunciano totalmente a praticare test sugli animali. Queste marche, che portano il marchio HCS in Europa, accettano audit effettuati da un organismo indipendente che controlla l’origine ed i fornitori delle sostanze che entrano nella composizione dei loro prodotti.
Le semplici dichiarazioni di intenzione dei fabbricanti di cosmetici sono spesso menzognere e non verificabili motivo per cui la LSCV incoraggia l’acquisto di prodotti con il marchio HCS, fintanto che la situazione europea e svizzera non offre alcuna garanzia sull’effettiva inesistenza di test sugli animali per la fabbricazione dei cosmetici.

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A proposito del regolamento UE sui cosmetici

Il regolamento (CE) n°1223/2009 sui cosmetici abroga e sostituisce la direttiva 76/768/CEE. Contiene le stesse disposizioni direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dall’11 luglio 2013.

Diversamente da una direttiva, un regolamento sancisce prescrizioni chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento dello stesso da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta l’UE.

In base al Regolamento 1223/2009, la sperimentazione animale deve essere sostituita da metodi alternativi. Vieta che vengano svolti esperimenti sugli animali in tutta l’Unione europea per :

1) prodotti finiti,
2) ingredienti o abbinamenti di ingredienti.

Il Regolamento vieta inoltre l’immissione sul mercato dell’Unione europea :

1) dei prodotti la cui formulazione finale è stata oggetto di una sperimentazione animale;
2) dei prodotti contenenti ingredienti o abbinamenti di ingredienti, che sono stati oggetto di una sperimentazione animale.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di concedere una deroga, previa consultazione del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (CSSC), se un ingrediente di grande consumo e insostituibile, desta gravi preoccupazioni.