Legislazione

La legislazione in Svizzera

Secondo il funzionamento delle istituzioni svizzere, il Parlamento federale vota le leggi applicabili in tutto il paese, che definiscono le basi degli oggetti trattati.
Il Dipartimento federale (amministrazione) coinvolto predispone successivamente le ordinanze necessarie per l’attuazione della legislazione.
Un’ordinanza può precisare certi articoli di legge o consentire di adattarli alle conoscenze attuali.

I cantoni predispongono successivamente le leggi o regolamenti specifici che consentono di attuare la legislazione federale. In ogni caso, una legislazione cantonale non può comportare alcuna disposizione contraria alla legislazione federale (diritto superiore).

Legge ed ordinanza sulla protezione degli animali

In Svizzera, la legge (LPAn), l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e diverse ordinanze d’applicazione, fissano le condizioni di utilizzazione e detenzione degli animali.
Ogni cantone si dota peraltro di una legge o di un regolamento di applicazione della LPAn, che inquadra tra l’altro l’attività del servizio veterinario, il funzionamento della commissione sulla sperimentazione animale, ecc.

La prima LPA, approvata nel 1978 dal Parlamento è entrata in vigore insieme all’OPA nel 1981.

A partire da dicembre 2002, la LPA è stata interamente riveduta dal Parlamento. Al termine di tre anni di deliberazioni, la nuova legge è stata adottata il 16 dicembre 2005.
Il 12 luglio 2006, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) garantisce su mandato del Dipartimento federale dell’economia (ex-DFE), metteva in consultazione pubblica il suo progetto di revisione dell’Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Alla data limite fissata al 10 novembre 2006, 536 prese di posizione di cantoni, partiti politici ed organizzazioni venivano comunicate al DFE. Il 23 aprile 2008, il Consiglio federale approvava la versione finale dell’OPAn.

La nuova legislazione sulla protezione degli animali è entrata in vigore il 1° settembre 2008.

In generale, le condizioni fissate dalla LPAn e dall’OPAn si applicano agli animali utilizzati per la sperimentazione animale. Le condizioni specifiche e le deroghe (detenzione, obbligo di anestesia, ecc.) per l’esecuzione di esperimenti sono trattate principalmente nei seguenti articoli:
LPAn : Artt. 17 a 20, 22, 34 a 36
OPAn : Artt.112 a 149 e 216. Le condizioni di detenzione (gabbie, superfici, ecc.) sono fissate negli allegati all’OPAn

Nel campo della sperimentazione animale, diverse ordinanze sono successivamente venute a completare la legislazione vigente. Si tratta di:

– Ordinanza dell’USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

– Ordinanza del 1° settembre 2010 concernente il sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

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Documenti scaricabili

LPAn – Legge federale sulla protezione degli animali

OPAn – Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla sperimentazione animale

OGEA

Panoramica di tutte le leggi e le ordinanze in materia di protezione degli animali, della salute animale e dei medicamenti veterinari.

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Vecchia legislazione sulla protezione degli animali

Dal 1° settembre 2008 i seguenti atti legislativi non sono più in vigore.

LPDA – Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (pdf) – donwnload

OPA – Ordinanza sulla protezione degli animali del 27 maggio 1981 (pdf) – donwnload