Funzionamento del Parlamento

Piccola istruzione civica

Piccolo Stato federale nel centro dell’Europa, la Svizzera conta circa 7,5 milioni di abitanti. La capitale è Berna dal 1848.
Lo Stato svizzero è composto da 26 Stati cantonali (cantoni) la cui esistenza giuridica è garantita dall’articolo primo della Costituzione federale. Ciò significa in pratica che qualora si volesse creare o sopprimere un cantone, è necessario procedere ad una revisione della costituzione. La caratteristica principale del federalismo è la ripartizione delle competenze: i cantoni hanno competenze statali. Pertanto, i cantoni sono sovrani ed hanno il diritto di legiferare in certi campi, quali l’istruzione e la fiscalità, fatta salva qualsiasi disposizione diversa della costituzione federale.

Ogni cantone elegge il proprio governo e definisce la propria politica in base a leggi cantonali. Ogni 4 anni, ogni cantone elegge, tramite votazione popolare, i propri rappresentanti al Parlamento federale di Berna.

Il Parlamento (o Assemblea) federale è il potere legislativo e comprende due camere :
• La Camera del popolo, chiamata Consiglio nazionale. È composta da 200 membri distribuiti tra i cantoni proporzionalmente alla popolazione rispettiva.
• La Camera dei cantoni, chiamata Consiglio degli Stati. Conta 46 seggi.

I deputati delle due camere sono eletti per 4 anni. Eleggono, per 4 anni, i 7 membri (ministri) del Consiglio federale, che rappresenta il potere esecutivo. La presidenza della Svizzera è espletata a turno da uno dei 7 consiglieri federali, per un anno.

Attività del Parlamentare

I Parlamentari sono incaricati di votare le leggi. Queste ultime sono elaborate e previamente negoziate in seno ad una commissione parlamentare composta dai diversi rappresentanti politici. Ogni consiglio dispone di 12 commissioni permanenti. Le commissioni del Consiglio nazionale sono composte da 25 membri, mentre sono 13 i membri delle commissioni del Consiglio degli Stati.

Le Sessioni Parlamentari

La sessione è il periodo durante il quale il Parlamento si riunisce per deliberare. Il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli Stati si riuniscono quattro volte all’anno per sessioni ordinarie della durata di tre settimane ciascuna.
Una sessione supplementare chiamata sessione speciale può essere organizzata quando le sessioni ordinarie non consentono di trattare la totalità degli oggetti presentati.

I diritti dei Parlamentari

Interventi

I Parlamentari dispongono di diversi mezzi d’intervento che consentono di proporre l’adozione di provvedimenti o disposizioni legislative, nonchè di chiedere informazioni o rapporti. I principali tipi di intervento sono i seguenti :

• la mozione
• il postulato
• l’interpellanza
• l’interrogazione
• l’ora delle domande (unicamente nel Consiglio nazionale)

La mozione è un intervento che incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un progetto o di prendere un determinato provvedimento. La trasmissione di una mozione al Consiglio federale esige l’approvazione delle due camere. Una mozione può essere modificata dal secondo consiglio su proposta della commssione incaricata dell’esame preliminare o su proposta del Consiglio federale. In tal caso, le modifiche apportate sono indirizzate al consiglio prioritario che può approvarle oppure respingere la mozione (ma non modificarla).

Il postulato è un intervento che incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre al Parlamento un progetto di legge o di decreto oppure di prendere un provvedimento. Inoltre, il postulato può incaricarlo di presentare un rapporto. Per la trasmissione di un postulato al Consiglio federale non è necessario l’accordo dell’altra Camera.

L’interpellanza è un intervento tramite il quale i parlamentari chiedono al Consiglio federale informazioni su eventi o problemi relativi alla politica nazionale o estera, o all’amministrazione. In generale, il Consiglio federale risponde entro la sessione successiva. Un’interpellanza può essere dichiarata urgente: pertanto, è trattata durante la sessione in corso. Si può inoltre chiedere che la risposta del Consiglio sia sottoposta a dibattito.

L’interrogazione è un intervento tramite il quale i parlamentari chiedono al Consiglio federale informazioni su un affare che riguarda la Confederazione. La risposta del Consiglio federale è indirizzata esclusivamente all’autore. L’interrogazione non è trattata nella Camera.

L’ora delle domande è una seduta della durata di 90 minuti, che interviene all’inizio della seconda e terza settimana di ogni sessione, durante la quale il Consiglio federale risponde oralmente alle domande relative all’attualità, depositate per iscritto la settimana precedente.

Diritto di iniziativa

Qualsiasi membro dell’Assemblea federale e qualsiasi cantone può presentare un’iniziativa all’Assemblea federale, come pure i cittadini, ad un certo numero di condizioni. Si distingue

• l’iniziativa parlamentare

• l’iniziativa presentata da un cantone e l’iniziativa popolare.

L’iniziativa parlamentare è un intervento rivolto ad uno dei consigli tramite il quale un deputato sottopone un progetto. Le iniziative parlamentari sono oggetto di una procedura d’esame preliminare intesa a definire se darvi seguito. La decisione del consiglio di dar seguito all’iniziativa depositata presso di lui, necessita il consenso della commissione competente dell’altro consiglio o, in caso di rifiuto di quest’ultima, dei due consigli.

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Anche voi avete dei diritti. Utilizzateli!

La democrazia diretta comporta numerosi dispositivi che consentono ai semplici cittadini di far sentire la propria voce. I nostri eletti politici non sono una fatalità. Se non mantengono le promesse che hanno fatto prima di essere eletti, non potendo rimandarli a casa prima della scadenza del loro mandato, possiamo sempre contestare le loro decisioni ed impedirne l’attuazione. Parimenti, se una situazione ci pare criticabile, possiamo migliorarla sottoponendo a votazione la modifica di una legge esistente o proponendone una nuova.

I cittadini svizzeri possono avvalersi principalmente di due dispositivi:
– l’iniziativa popolare
– il referendum

L’iniziativa popolare federale è una richiesta presentata da un numero minimo di 100’000 cittadini aventi diritto di voto che mira ad ottenere l’adozione di un nuovo articolo costituzionale, la modifica o l’abrogazione di articoli della costituzione. La raccolta delle firme deve intervenire in un lasso di 18 mesi.

L’iniziativa cantonale : secondo lo stesso principio i cittadini di un cantone (in generale tra 8 e 10’000 firme devono essere raccolte entro 4 mesi) possono presentare un nuovo oggetto in votazione cantonale.

Il referendum è uno strumento che consente al popolo di pronunciarsi su decisioni del Parlamento. Si distinguono il referendum obbligatorio ed il referendum facoltativo.

Il referendum obbligatorio interviene nel caso di atti obbligatoriamente sottoposti al voto del popolo e dei cantoni, per esempio in caso di revisione della Costituzione.

Il referendum facoltativo può essere chiesto da 50’000 elettori o da 8 cantoni. Il referendum deve essere chiesto entro 100 giorni successivi alla pubblicazione del testo nel Foglio federale.