Resoconto della decisione del Tribunale amministrativo
di Ginevra
(A/2516/2005-IEA) del 1° novembre
2005
Nella causa: UNIVERSITA
DI GINEVRA
Contro: UFFICIO VETERINARIO
CANTONALE
I FATTI
• Il 15 luglio 2004, il Professore Urs T.Ruegg, docente dal 1° settembre
2004 all’Università di Ginevra e anteriormente nella
sezione di farmacia dell’Università di Losanna, ha chiesto
all’Ufficio veterinario cantonale (qui appresso OVC) del Cantone
di Ginevra, l’autorizzazione di procedere ad esperimenti della
durata di tre anni su 156 rane nell’ambito di lavori pratici
(TP).
• Lo scopo di questi esperimenti, classificati in gradazione 0 (morte
dell’animale prima della sua utilizzazione), consisteva nell’iniziare
gli studenti di farmacia ai fondamenti della fisiologia e della farmacologia.
Si trattava di lavorare sul cuore delle rane, previa eutanasia degli
animali.
• Questa richiesta è stata inoltrata il 30 luglio 2004 ai
componenti della commissione di vigilanza degli esperimenti su animali
vivi, affinchè potesse dare il preavviso entro il 25 agosto.
• Con lettera del 21 agosto 2004, L.Fournier, uno dei componenti
di detta commissione e rappresentante della Lega svizzera contro
la vivisezione, ha comunicato le proprie osservazioni personali all’OVC.
Sostanzialmente, deplorava che fosse presentata una richiesta di
questo tipo in quanto più nulla giustifica l’utilizzazione
di animali nell’ambito di lavori pratici, nella misura in cui
i modelli alternativi sviluppati e disponibili sul mercato da molti
anni soddisfano le esigenze pedagogiche ricercate. Inoltre, numerose
università straniere non fanno più affatto ricorso
agli animali per formare i loro studenti.
• Le critiche
di Luc Fournier sono state
trasmesse all’OVC
al Professor Ruegg il quale le ha contestate nel corso di una conversazione
telefonica svoltasi il 6 settembre 2004.
• Con lettera datata 7 settembre 2004 indirizzata all’OVC,
il Professor Ruegg fa notare che la sua domanda non era soggetta
ad autorizzazione, essendo il suo grado di gravità praticamente
nullo.
• Il 15 settembre
2004, la commissione
di vigilanza degli esperimenti su animali vivi ha tenuto una riunione
nel corso della quale non ha preso posizione sulla richiesta del
Professor Ruegg adducendo che poichè questa sperimentazione era in gradazione 0, è subordinata
ad annuncio ma non ad autorizzazione. Benchè ingiustificato,
i mezzi di opporsi a questo esperimento sono limitati
• A seguito di questa riunione, Luc Fournier ha inviato all’OVC
l’elenco delle Università straniere che hanno sostituito
con altri metodi – che non richiedono l’utilizzazione
di animali – gli studi di fisiologia e farmacologia cardiaca
sul cuore isolato di rana, chieste dal Professor Ruegg.
• Il 30 settembre
2004, il Professor Ruegg
e la sua assistente sono stati sentiti presso l’OVC.
• Il 4 ottobre 2004, l’OVC ha confermato per iscritto al Professor
Ruegg di non autorizzare l’utilizzazione di rane per i lavori
pratici di farmacia. È stata concessa una deroga eccezionale
per l’anno accademico in corso per l’utilizzazione di
40 rane a causa della difficoltà di riorganizzare nuovi lavori
pratici. Copia di detta lettera è stata inviata all’Ufficio
veterinario federale (OVF), che aveva la possibilità di intervenire
contro questa decisione. Ma non lo ha fatto.
• Il 1° giugno 2005, il Professor Ruegg ha sollecitato una nuova
autorizzazione dell’OVC, alfine di poter utilizzare rane per
gli studenti in farmacia che giungono al termine dell’iter
di studi.
• Il 10 giugno 2005, l’OVC
ha respinto questa domanda, richiamando l’esistenza di alternative
alla sperimentazione animale.
• Le 12 luglio
2005, l’Università di Ginevra ha inoltrato
un ricorso contro questa decisione presso la commissione dei ricorsi
del dipartimento federale dell’economia, ciò che si è tradotto
nell’annullamento della decisione dell’OVC del 10 giugno,
in quanto questi esperimenti non sono sottoposti ad autorizzazione
ai sensi della legge sulla protezione degli animali.
• Il 12 luglio 2005, la commissione dei ricorsi del dipartimento
federale dell’economia ha trasmesso detto ricorso al Tribunale
amministrativo di Ginevra per motivi di competenza.
• Con decisione del 22 luglio 2005, il Presidente del Tribunale amministativo
ha impartito un termine all’OVC per deteminarsi sul fondo.
• Il 30 agosto
2005, l’OVC ha giustificato
la propria decisione sostenendo che in assenza di direttive in
materia di esperimenti sugli animali nelle alte scuole, si applica
la legge federale sulla protezione degli animali, con le relative
ordinanze.
Gli esperimenti che provocano negli animali dolori, mali o danni
fino alla messa a morte devono essere limitati allo stretto indispensabile
e sono soggetti ad autorizzazioni. Si fa riferimento all’articolo
61 dell’Ordinanza per la protezione degli animali (OPA) che
fissa le condizioni di autorizzazione per l’insegnamento nelle
alte scuole.
L’OVC aveva ritenuto che il sacrificio di queste rane non fosse
indispensabile in quanto esistono alternative alla sperimentazione
animale. Per di più, il lavoro sull’animale non concorda
con le future attività professionali degli studenti in farmacia,
sicchè non è nè pertinente nè indispensabile
che effettuino questi lavori pratici nel corso della loro formazione.
Infine, il raffronto con esperimenti simili svolti presso l’istituto
di scienze farmaceutiche del Politecnico federale di Zurigo non devono
effettuarsi a scapito dei principi che disciplinano la sperimentazione
animale.
IN DIRITTO
• Il ricorso è stato presentato entro i 30 giorni prescritti
dalla legge sulla procedura amministrativa; resta da definire se
l’Università di Ginevra è legittimata a ricorrere.
• L’Università di Ginevra è direttamente coinvolta
dalla decisione attaccata in quanto può ripercuotersi sulla
qualità dell’insegnamento impartito da uno dei suoi
docenti. Riunisce dunque i requisiti per ricorrere.
• E’ inoltre opportuno determinare se l’esperimento
che intende svolgere il Professor Ruegg è sottoposto ad autorizzazione
o semplice annuncio.
• L’Ufficio veterinario federale non ha a tutt’oggi emanato
direttive sugli esperimenti da svolgere a fini pedagogici nelle alte
scuole. In riferimento alla direttiva 1.04 intitolata « Classificazione
prospettiva degli esperimenti sugli animali secondo il grado di gravità »,
emerge che l’utilizzazione di rane nell’ambito di questi
lavori pratici è classificata in gradazione 0 e sono esperimenti
non sottoposti ad autorizzazione. L’obiezione secondo la quale
il massimo danno causato all’animale consiste nella sua messa
a morte è priva di fondamento.
L’OVC non è abilitato a rifiutare di autorizzare questo
esperimento sottoposto unicamente all’obbligo di annuncio.
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
sulla forma:
Dichiara ammissibile il ricorso presentato il 2 luglio 2005 dall’Università di
Ginevra contro la decisione dell’Ufficio veterinario cantonale
del 10 giugno 2005 ;
sul fondo :
Lo ammette; annulla la decisione
presa dall’Ufficio veterinario
cantonale il 10 giugno 2005 e decide un emolumento di CHF 2'000.-
a suo carico. |