Resoconto della decisione del Tribunale amministrativo di Ginevra
(
A/2516/2005-IEA) del 1° novembre 2005

Nella causa: UNIVERSITA DI GINEVRA

Contro: UFFICIO VETERINARIO CANTONALE

I FATTI
Il 15 luglio 2004, il Professore Urs T.Ruegg, docente dal 1° settembre 2004 all’Università di Ginevra e anteriormente nella sezione di farmacia dell’Università di Losanna, ha chiesto all’Ufficio veterinario cantonale (qui appresso OVC) del Cantone di Ginevra, l’autorizzazione di procedere ad esperimenti della durata di tre anni su 156 rane nell’ambito di lavori pratici (TP).
Lo scopo di questi esperimenti, classificati in gradazione 0 (morte dell’animale prima della sua utilizzazione), consisteva nell’iniziare gli studenti di farmacia ai fondamenti della fisiologia e della farmacologia. Si trattava di lavorare sul cuore delle rane, previa eutanasia degli animali.

Questa richiesta è stata inoltrata il 30 luglio 2004 ai componenti della commissione di vigilanza degli esperimenti su animali vivi, affinchè potesse dare il preavviso entro il 25 agosto.
Con lettera del 21 agosto 2004, L.Fournier, uno dei componenti di detta commissione e rappresentante della Lega svizzera contro la vivisezione, ha comunicato le proprie osservazioni personali all’OVC. Sostanzialmente, deplorava che fosse presentata una richiesta di questo tipo in quanto più nulla giustifica l’utilizzazione di animali nell’ambito di lavori pratici, nella misura in cui i modelli alternativi sviluppati e disponibili sul mercato da molti anni soddisfano le esigenze pedagogiche ricercate. Inoltre, numerose università straniere non fanno più affatto ricorso agli animali per formare i loro studenti.

Le critiche di Luc Fournier sono state trasmesse all’OVC al Professor Ruegg il quale le ha contestate nel corso di una conversazione telefonica svoltasi il 6 settembre 2004.
Con lettera datata 7 settembre 2004 indirizzata all’OVC, il Professor Ruegg fa notare che la sua domanda non era soggetta ad autorizzazione, essendo il suo grado di gravità praticamente nullo.

Il 15 settembre 2004, la commissione di vigilanza degli esperimenti su animali vivi ha tenuto una riunione nel corso della quale non ha preso posizione sulla richiesta del Professor Ruegg adducendo che poichè questa sperimentazione era in gradazione 0, è subordinata ad annuncio ma non ad autorizzazione. Benchè ingiustificato, i mezzi di opporsi a questo esperimento sono limitati
A seguito di questa riunione,  Luc Fournier ha inviato all’OVC l’elenco delle Università straniere che hanno sostituito con altri metodi – che non richiedono l’utilizzazione di animali – gli studi di fisiologia e farmacologia cardiaca sul cuore isolato di rana, chieste dal Professor Ruegg.

Il 30 settembre 2004, il Professor Ruegg e la sua assistente sono stati sentiti presso l’OVC.
Il 4 ottobre 2004, l’OVC ha confermato per iscritto al Professor Ruegg di non autorizzare l’utilizzazione di rane per i lavori pratici di farmacia. È stata concessa una deroga eccezionale per l’anno accademico in corso per l’utilizzazione di 40 rane a causa della difficoltà di riorganizzare nuovi lavori pratici. Copia di detta lettera è stata inviata all’Ufficio veterinario federale (OVF), che aveva la possibilità di intervenire contro questa decisione. Ma non lo ha fatto.

Il 1° giugno 2005, il Professor Ruegg ha sollecitato una nuova autorizzazione dell’OVC, alfine di poter utilizzare rane per gli studenti in farmacia che giungono al termine dell’iter di studi.
Il 10 giugno 2005, l’OVC ha respinto questa domanda, richiamando l’esistenza di alternative alla sperimentazione animale.

Le 12 luglio 2005, l’Università di Ginevra ha inoltrato un ricorso contro questa decisione presso la commissione dei ricorsi del dipartimento federale dell’economia, ciò che si è tradotto nell’annullamento della decisione dell’OVC del 10 giugno, in quanto questi esperimenti non sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi della legge sulla protezione degli animali.
Il 12 luglio 2005, la commissione dei ricorsi del dipartimento federale dell’economia ha trasmesso detto ricorso al Tribunale amministrativo di Ginevra per motivi di competenza.
Con decisione del 22 luglio 2005, il Presidente del Tribunale amministativo ha impartito un termine all’OVC per deteminarsi sul fondo.

Il 30 agosto 2005, l’OVC ha giustificato la propria decisione sostenendo che in assenza di direttive in materia di esperimenti sugli animali nelle alte scuole, si applica la legge federale sulla protezione degli animali, con le relative ordinanze.
Gli esperimenti che provocano negli animali dolori, mali o danni fino alla messa a morte devono essere limitati allo stretto indispensabile e sono soggetti ad autorizzazioni. Si fa riferimento all’articolo 61 dell’Ordinanza per la protezione degli animali (OPA) che fissa le condizioni di autorizzazione per l’insegnamento nelle alte scuole.
L’OVC aveva ritenuto che il sacrificio di queste rane non fosse indispensabile in quanto esistono alternative alla sperimentazione animale. Per di più, il lavoro sull’animale non concorda con le future attività professionali degli studenti in farmacia, sicchè non è nè pertinente nè indispensabile che effettuino questi lavori pratici nel corso della loro formazione. Infine, il raffronto con esperimenti simili svolti presso l’istituto di scienze farmaceutiche del Politecnico federale di Zurigo non devono effettuarsi a scapito dei principi che disciplinano la sperimentazione animale.

IN DIRITTO
Il ricorso è stato presentato entro i 30 giorni prescritti dalla legge sulla procedura amministrativa; resta da definire se l’Università di Ginevra è legittimata a ricorrere.
L’Università di Ginevra è direttamente coinvolta dalla decisione attaccata in quanto può ripercuotersi sulla qualità dell’insegnamento impartito da uno dei suoi docenti. Riunisce dunque i requisiti per ricorrere.

E’ inoltre opportuno determinare se l’esperimento che intende svolgere il Professor Ruegg è sottoposto ad autorizzazione o semplice annuncio.
L’Ufficio veterinario federale non ha a tutt’oggi emanato direttive sugli esperimenti da svolgere a fini pedagogici nelle alte scuole. In riferimento alla direttiva 1.04 intitolata « Classificazione prospettiva degli esperimenti sugli animali secondo il grado di gravità », emerge che l’utilizzazione di rane nell’ambito di questi lavori pratici è classificata in gradazione 0 e sono esperimenti non sottoposti ad autorizzazione. L’obiezione secondo la quale il massimo danno causato all’animale consiste nella sua messa a morte è priva di fondamento.
L’OVC non è abilitato a rifiutare di autorizzare questo esperimento sottoposto unicamente all’obbligo di annuncio.

PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
sulla forma:
Dichiara ammissibile il ricorso presentato il 2 luglio 2005 dall’Università di Ginevra contro la decisione dell’Ufficio veterinario cantonale del 10 giugno 2005 ;
sul fondo :
Lo ammette;  annulla la decisione presa dall’Ufficio veterinario cantonale il 10 giugno 2005 e decide un emolumento di CHF 2'000.- a suo carico.