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Maggio 2008Non è difficile dire tutto quello che passa per la testa quando è poco
probabile che siano resi pubblici i documenti in grado di contraddire
quanto si afferma. Se non avessimo avuto accesso a diversi documenti
confidenziali, saremmo rimasti all’oscuro degli errori, menzogne
o omissioni volontarie delle autorità cantonali e federali.
1. Accordo per praticare incisioni nel vivo (senza anestesia nè somministrazione di analgesici) su uccellini, per introdurre sotto la pelle delle compresse di corticosterone : Nell’articolo del Solothurner Zeitung pubblicato il 20 aprile
2007, relativamente agli esperimenti svolti dal Dott. Bize all’origine
della morte degli uccelli, l’UVC dichiara: Un esperimento che comporta l’incisione nel vivo su un animale
senza anestesia si chiama vivisezione. Questa pratica è assolutamente
eccezionale in Svizzera, in quanto l’anestesia degli animali è quasi
un obbligo legale (art.11 LPDA) difficilmente evitabile nell’ambito
degli interventi chirurgici (art.16 LPDA, comma 2). A quanto pare, questo
non vale per Soletta, poichè per ottenere l’autorizzazione
di operare animali senza anestesia, è bastato che il Dr Bize lo
annunciasse all’UVC : Nello
stesso articolo, in risposta alla denuncia sporta contro il Dott. Bize,
la veterinaria cantonale di Soletta dichiara poi : I documenti consultabili nella cronologia stanno invece a dimostrare che non è mai stata emessa la minima riserva nei confronti degli esperimenti del Dott. Bize. 2. Autorizzazione rilasciata ad un ricercatore che non ha la formazione richiesta per dirigere sperimentazioni animali : Per essere responsabili di un esperimento, occorre che la formazione del ricercatore soddisfi i requisiti dell’art. 59d dell’OPAn. Se talvolta accade che certi cantoni autorizzino uno scienziato a praticare un esperimento allorchè non possiede la formazione richiesta, ciò avviene a condizione che sia prevista una supervisione da parte di uno scienziato la cui formazione risponde ai requisiti legali. In un laboratorio, è relativamente facile garantire che uno sperimentatore sia correttamente inquadrato. Per
quali motivi l’UVC ha autorizzato il Dott. Bize ad iniziare
gli esperimenti prima di avere la formazione richiesta dall’OPAn ? Mistero. Ma il fatto che sia stato autorizzato ad intervenire da solo,
in piena natura, senza il minimo controllo, è assolutamente sbalorditivo.
L’UVC si è almeno accertato che il Dott. Bize avesse le
competenze necessarie per operare animali, per esempio controllando i
suoi primi interventi? No. Nessun collaboratore dell’UVC ha ritenuto
utile uscire dal suo ufficio per assistere anche al più piccolo
esperimento praticato su questi uccelli. 3. Sottovalutazione del grado di gravità degli esperimenti del Dott. Bize : Come
ha proceduto l’OVC per valutare in « gradazione
1 » un esperimento che consiste nell’incidere nel vivo
un centinaio di animali? Eppure questa gradazione comprende soltanto « Interventi
e manipolazioni che provocano negli animali una sofferenza leggera e
di breve durata ». Gli esperimenti sono classificati secondo
una gradazione da 0 a 3 ( il grado 3 comprende gli esperimenti che possono
causare la morte dell’animale): l’UVC ha volutamente sottovalutato
questo esperimento per evitare di procedere ad un esame troppo approfondito
del dossier ? E’ un fatto risaputo che per far fronte alla
mole di domande di sperimentazioni animali presentate in Svizzera, la
maggior parte delle autorità cantonali non esaminano seriamente
le domande in gradazione 1, ma si concentrano sulle domande in gradazione
2 o 3, più dolorose per l’animale e soprattutto meno numerose.
Comunque sia, classificando la domanda del Dott. Bize in gradazione 1,
l’UVC dimostra chiaramente che che nessuno in seno all’UVF
ha seriamente controllato la validità dell’autorizzazione. 4. Domanda di sperimentazione animale volontariamente sottratta all’esame ed al preavviso di una commissione cantonale : Ogni
cantone che autorizza esperimenti sugli animali ha l’obbligo
di creare una commissione, indipendente dall’autorità cantonale,
che deve dare un preavviso per ogni nuova domanda o per domande complementari
di sperimentazioni animali. Non si tratta di una misura « lasciata
alla discrezione di ciascuno » bensì di un obbligo legale
prescritto dall’art.18 della LPDA e dall’art.62 dell’OPAn. 5. Assenza di investigazione per determinare le cause della morte degli uccelli: Due rondoni rinvenuti feriti il 26 e 28 luglio 2006 sono stati trasportati in una stazione ornitologica dove sono morti qualche giorno dopo. Pur essendone stato informato, l’UVC non ha svolto alcuna investigazione nè chiesto di vedere i cadaveri. È la stazione che decide di inviare 7 mesi dopo, uno dei cadaveri congelati in Germania per autopsia. L’analisi rivela la presenza di un « corpo estraneo » (la compressa di corticosterone), ma attribuisce la morte dell’animale ad un’infezione eventualmente successiva all’intervento. Il Dott. Bize sostiene dal canto suo che la morte degli animali è dovuta al sovradosaggio delle compresse di corticosterone. L’UVC chiede di recuperare il « corpo estraneo » di cui gli viene detto che è « conservato in laboratorio » e che « è a disposizione per analisi farmaceutiche » ? No. L’UVC chiede di recuperare le analisi del sangue (che mettono in evidenza un alto tasso di corticosterone) che il Dott. Bize sostiene di aver fatto esaminare dalla stazione ornitologica di Sempach ? No. Una volta informato che degli uccelli sono stati trovati feriti sulla via pubblica, l’UVC si reca sui luoghi dell’esperimento per rendersi conto se altri uccelli sono nello stesso stato ? No. Nella
nostra lettera indirizzata all’UVC il 25 maggio 2007, abbiamo
manifestato la nostra sorpresa di fronte al divieto imposto ai veterinari
di raccogliere e curare i rondoni feriti. Abbiamo tra l’altro detto: Non possiamo che constatare che l’autorità cantonale non ha proceduto al minimo controllo di esperimento. Eppure, non solo quest’ultimo è prescritto dalla legge, ma per di più sarebbe stato facile per l’amministrazione allestirlo: quando si operano nel vivo degli uccelli nel nido, incapaci di volare e per di più inanellati, è abbastanza semplice fare un conteggio degli uccelli qualche giorno dopo gli interventi chirurgici. E questo per assicurarsi dell’assenza di mortalità, ben inteso, ma soprattutto per verificare se le operazioni sono veramente prive di effetti negativi per gli animali. Pertanto, a causa dell’assenza di controllo da parte dell’autorità, è impossibile verificare se la dichiarazione del Dott. Bize relativamente a 4 animali morti (due trovati sulla via pubblica, gli altri due morti nel nido) corrisponde alla realtà. Altri animali morti avrebbero potuto essere facilmente eliminati. 6. Nessuna rimessa in questione delle affermazioni dello scienziato, che respinge ogni responsabilità nella morte degli uccelli : Nel suo rapporto C che descrive gli esperimenti effettuati nel luglio 2006 e trasmesso all’UVC le 10 febbraio 2007, il Dott. Bize scrive : « Per determinare l’effetto dell’ormone
dello stress sullo sviluppo ed il sistema immunitario degli uccellini
ho utilizzato compresse di corticosterone. Dette compresse erano
fornite dalla Innovative Research of America (ref. G-111: dosaggio
25 mg per 7 giorni di apporto)
e dovevano rilasciare regolarmente e costantemente corticosterone nel
sangue per 5 - 7 giorni affinchè il corticosterone nel sangue
fosse di 10-20 ng/ml superiore alla normale. L’articolo del Solothurner Zeitung pubblicato il 20 aprile 2007 riferisce inoltre che « la dose nelle compresse utilizzate per i test in questione era certamente troppo elevata » e questo « contrariamente alle indicazioni del fabbricante, come sottolineato dal biologo ». Il Dott. Bize suppone che questo abbia cagionato la morte degli uccelli. « Sono sinceramene desolato per quanto è accaduto » ha dichiarato il Dott. Bize che si è rivolto al fabbricante per chiarire come questo incidente abbia potuto verificarsi. Interrogato dalla polizia il 18 agosto 2007, il Dott. Bize spiega: Il Dott. Bize cita nel suo rapporto C intitolato « Host-parasite relationship in the system alpine swift/C. melbae », nonchè nella sintesi intitolata « Stress hormones, food shortages and parasitism : an experiment in the alpine swift (Apus melba) », l’utilizzazione di compresse « G-111: dosaggio 25mg perr 7 giorni d'apporto ». Basta dunque consultare il sito internet del fabbricante americano « Innovative Research of America » (I.R.A.) per rendersi conto che queste compresse non solo non sono « concepite appositamente per questo studio », ma che sganciano una dose di corticosterone molto più elevata di quella annunciata dal Dott. Bize. Tutto questo era perfettamente prevedibile; in effetti : A) La tabella delle caratteristiche delle compresse G-111 fa menzione
di 3 tempi di sgancio di questo composto farmacologico : 21 giorni, 60
giorni e 90 giorni. B) I rondoni adulti pesano tra 80 e 120 grammi. I giovani rondoni utilizzati per gli esperimenti del Dott. Bize avevano 40 giorni e dovevano pesare tra 45 e 50 grammi. Se per i bisogni della dimostrazione prendiamo un uccellino sovradimensionato di 100 grammi, possiamo affermare che : - 25 mg di corticosterone in 100
g d’uccello (si prende l’uccello
intero e non solo il volume sanguigno) corrispondono a 0,25 mg di corticosterone
per grammo d’uccello; In altri termini, questi 12 microgrammi/g
d’uccello/giorno corrispondono
a 12000 nanogrammi/g d’uccello/giorno. Considerando pertanto la
corrispondenza 1 ml uguale 1 grammo (tutto il volume dell’uccello è costituito
da sangue, esclusivamente ai fini della nostra dimostrazione!), questi
12000 nanogrammi di corticosterone per grammo d’uccello e per giorno
corrispondono in ultima analisi ad una concentrazione di prodotto attivo
COME MINIMO 600 - 1200 volte superiore a quella descritta nella domanda
di ricerca. C) Le compresse di corticosterone erano di un altro tipo ? per esempio, vi è stato uno sgancio di prodotto su 90 giorni invece di 21 ? Abbiamo allora uno sgancio di 2800 ng di corticosterone per grammo d’uccello e per giorno: questa concentrazione è ancora COME MINIMO 140 - 280 volte superiore alla quantità descritta nella domanda. Nemmeno lo stress provocato dall’attacco di un « super-predatore » provocherebbe in un uccellino una simile produzione di corticosterone. Ed anche se fosse stata utilizzata una compressa di 0,25 mg (poco probabile poichè è scritto in due testi che sono state utilizzate compresse G-111 da 25 mg), la concentrazione sarebbe comunque stata COME MINIMO 6 - 12 volte troppo alta. 7. Nessun intervento per interrompere questi esperimenti malgrado la mortalità accertata! Nell’articolo
del Solothurner Zeitung del 20 aprile 2007, si poteva leggere: L’UVC ha inoltre confermato per iscritto al nostro avvocato in
data 6 febbraio 2008 : Il
problema è che diversi documenti contraddicono le dichiarazioni
dell’UVC : Dunque, come può l’UVC sostenere che « Nessun esperimento è stato sospeso in quanto o non vi era l’autorizzazione o non vi erano altri esperimenti in corso » ? Per di più, quando il Dott. Bize trasmette il suo rapporto C il 10 febbraio 2007 all’UVC, scrive: « Durante l’estate 2007 ripeterò l’esperimento su un numero di uccellini meno importante (6-8 uccellini in ogni gruppo) (…). Conformemente alle nostre precedenti mail, mi metterò in contatto con il servizio veterinario prima di procedere ai primi innesti nel 2007 affinchè i vostri servizi possano autorizzare i miei metodi ». L’articolo
del Solothurner Zeitung del 20 aprile 2007 scrive inoltre:
1. Assenza di intervento in materia di gradazione sottovalutata degli esperimenti : Per
quale motivo l’UVF non è intervenuto
presso il cantone di Soletta per rivalutare la gradazione degli esperimenti
ed imporre un controllo severo su questi ultimi ? 2. Assenza di intervento nei confronti del cantone di Soletta, che non ha preso alcun provvedimento per interrompere gli esperimenti malgrado il decesso di diversi animali : In
tutta questa vicenda, l’UVF cerca di scaricare ogni responsabilità adducendo
come pretesto che sono i cantoni ad avere l’obbligo di controllare
la pratica della sperimentazione animale svolta sul loro territorio.
Ci teniamo dunque a fargli presente l’art.35 della LPDA che precisa: « L’UVF
esercita l’alta vigilanza della Confederazione sull’esecuzione
della presente legge da parte dei Cantoni ». E l’art.70
dell’OPAn : « L’UVF provvede per un’esecuzione
uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni ». |
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