Sperimentazione animale in Svizzera

Base legale (stato 2007)  e svolgimento pratico degli esperimenti sugli animali

L’esecuzione della sperimentazione animale è definita nella legge sulla protezione degli animali (LPDA) e la relativa ordinanza (OPAn), entrate in vigore rispettivamente nel 1978 e nel 1981. Citiamo tra l’altro:

Esperimenti autorizzati

Articolo 13 (LPDA)            Limitazione all’indispensabile

1 Gli esperimenti che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono in grave stato di ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente lo stato generale, devono essere limitati all’indispensabile.

Autorizzazione di esperimenti

Articolo 61 (OPAn)            Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione

1 Un esperimento su animali secondo l’art.13, capoverso 1, della legge può essere in particolare autorizzato se :
c. il metodo è adeguato al raggiungimento dell’obiettivo dell’esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti;
e. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario e si tiene conto dei metodi più adeguati per l’analisi dei risultati dell’esperimento;
3 Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se:
d. confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati provoca all’animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati.

Procedura relativa allo svolgimento di una sperimentazione animale

Per praticare un esperimento, uno scienziato deve predisporre un protocollo (richiesta di sperimentazione animale) in cui deve segnatamente menzionare:

Il numero e la provenienza degli animali utilizzati;
Gli esperimenti fatti sugli animali e loro effetti attesi su questi ultimi;
La giustificazione scientifica di procedere a tali esperimenti;
Il luogo in cui si svolgeranno.

La richiesta viene poi trasmessa all’autorità del Cantone in cui si svolgerà l’esperimento. Si tratta generalmente del servizio veterinario o dell’ufficio veterinario. Se l’esperimento è subordinato ad autorizzazione1 l’autorità cantonale ha l’obbligo di comunicare la domanda alla commissione di controllo degli esperimenti su animali per un preavviso.
L’autorità cantonale, in base agli elementi in suo possesso ed al preavviso della commissione, decide di autorizzare o no l’esperimento, con o senza oneri (per esempio: condizioni in materia di custodia, controllo degli animali durante la procedura, ecc.).

 

Ruolo dell’Ufficio veterinario cantonale (OVC)

L’OVC è l’autorità cantonale incaricata di valutare le richieste di sperimentazioni animali alla luce della protezione degli animali, di autorizzarle quando soddisfano il criterio di indispensabilità, di verificare l’osservanza delle condizioni fissate dall’autorizzazione nonchè della corretta tenuta dei centri di custodia degli animali da laboratorio.

 

Ruolo della commissione cantonale di controllo della sperimentazione animale

La commissione di controllo della sperimentazione animale fonda la propria legittimità nella legge e nell’ordinanza federali sulla protezione degli animali, segnatamente i seguenti articoli:

Articolo 18 (LPDA)            Procedura d’autorizzazione e sorveglianza

1 I Cantoni rilasciano le autorizzazioni e sorvegliano la custodia degli animali da laboratorio e l’esecuzione degli esperimenti.
2 Essi istituiscono una commissione degli esperimenti sugli animali costituita da specialisti e indipendente dall’autorità che rilascia le autorizzazioni. Nella commissione devono essere rappresentate le organizzazioni di protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune (…).
3 La commissione esamina le domande e sottopone le sue proposte all’autorità che rilascia le autorizzazioni. Dev’essere chiamata a collaborare alla sorveglianza della custodia degli animali da laboratorio e dell’esecuzione degli esperimenti sugli animali. I Cantoni possono affidarle altri compiti.

Articolo 62 (OPAn)            Procedura d’autorizzazione

3 L’autorità cantonale trasmette le domande di autorizzazione, per esame, alla commissione per esperimenti sugli animali e decide in base al preavviso di quest’ultima. Se la sua decisione è contraria al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione.

Come indicato negli articoli sopracitati, tutti i cantoni che autorizzano esperimenti sugli animali, hanno l’obbligo di istituire una commissione indipendente dall’autorità. La commissione è segnatamente incaricata di formulare un preavviso su tutte le richieste di sperimentazioni animali soggette ad autorizzazione.
Alcuni cantoni hanno istituito una commissione comune, ai sensi della legge, sicchè la Svizzera contava 15 commissioni cantonali nel 2007. E’ interessante notare che se da un lato un’ordinanza federale obbliga i cantoni a creare una commissione, peraltro incarica le autorità cantonali di disciplinarne il funzionamento. Ciò significa che le commissioni non funzionano nello stesso modo, al punto che certi cantoni (NE, FR, TI) avevano fino a poco tempo fa a capo della loro commissione « indipendente dall’autorità » il loro veterinario cantonale !

 

Ruolo dell’Ufficio federale di veterinaria (OVF)

Il ruolo dell’OVF è disciplinato principalmente dai due articoli seguenti:

Articolo 35 (LPDA)            Alta vigilanza della Confederazione

Il Dipartimento federale dell’economia e il suo Ufficio federale di veterinaria esercitano l’alta vigilanza della Confederazione sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.


Articolo 70 (OPA)            Sorveglianza

1 L’Ufficio federale provvede per un’esecuzione uniforme della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

Come indicato, l’OVF esercita l’”alta autorità” in quanto verifica che le autorizzazioni rilasciate dai cantoni siano conformi alla legislazione. Per svolgere tale ruolo, dispone di un termine di ricorso di 30 giorni a partire dal rilascio di un’autorizzazione cantonale, che gli consente di opporsi interamente o parzialmente ad una decisione cantonale. Tuttavia, dalle statistiche relative agli esperimenti su animali, pubblicate annualmente dall’OVF, emerge che i suoi interventi sono rarissimi.

1  Gli esperimenti sugli animali sono classificati in quattro gradi: 0, 1, 2, 3

• Grado 0 : l’animale è ucciso prima di essere utilizzato, per es. a scopi di prelievo, dissezione, ecc.. L’esperimento ritenuto « non doloroso » per l’animale deve essere annunciato ma non richiede alcuna autorizzazione da parte dell’autorità. Da sottolineare che dall’entrata in vigore della revisione dell’OPAn (prevista per settembre2008), sarà necessaria un’autorizzazione per tutti gli esperimenti.

• Grado 1 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali una sofferenza leggera e di breve durata.

• Grado 2 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali una sofferenza leggera e di durata media (per esempio: trattamento della frattura di un arto, sterilizzazione delle femmine).

• Grado 3 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali una sofferenza da forte a molto forte (dolori intensi, lesioni importanti, per esempio: malattie infettive e cancerose che conducono alla morte senza eutanasia).