Base legale (stato 2007) e
svolgimento pratico degli esperimenti sugli animali
L’esecuzione della sperimentazione animale è definita nella
legge sulla protezione degli animali (LPDA) e la relativa ordinanza (OPAn),
entrate in vigore rispettivamente nel 1978 e nel 1981. Citiamo tra l’altro:
Esperimenti autorizzati
Articolo 13 (LPDA) Limitazione
all’indispensabile |
1 Gli esperimenti
che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni, li pongono
in grave stato di ansietà o possono pregiudicarne considerevolmente
lo stato generale, devono essere limitati all’indispensabile. |
Autorizzazione di esperimenti
Articolo 61 (OPAn) Condizioni
per il rilascio di un’autorizzazione |
1 Un esperimento
su animali secondo l’art.13, capoverso 1, della legge può essere in particolare
autorizzato se :
c. il metodo è adeguato al raggiungimento dell’obiettivo
dell’esperimento, tenuto conto delle conoscenze più recenti;
e. è impiegato il numero più ridotto di animali necessario
e si tiene conto dei metodi più adeguati per l’analisi
dei risultati dell’esperimento;
3 Un esperimento su animali non deve essere autorizzato se:
d.
confrontato al profitto tratto dalle conoscenze o dai risultati
provoca all’animale dolori, sofferenze
o lesioni sproporzionati. |
Procedura relativa allo svolgimento di una sperimentazione animale
Per praticare un esperimento, uno scienziato deve predisporre un protocollo
(richiesta di sperimentazione animale) in cui deve segnatamente menzionare:
• Il
numero e la provenienza degli animali utilizzati;
• Gli esperimenti fatti sugli
animali e loro effetti attesi su questi ultimi;
• La giustificazione scientifica
di procedere a tali esperimenti;
• Il luogo in cui si svolgeranno.
La
richiesta viene poi trasmessa all’autorità del Cantone
in cui si svolgerà l’esperimento. Si tratta generalmente
del servizio veterinario o dell’ufficio veterinario. Se l’esperimento è subordinato
ad autorizzazione1 l’autorità cantonale
ha l’obbligo di comunicare la domanda alla commissione di controllo
degli esperimenti su animali per un preavviso.
L’autorità cantonale, in base agli elementi in suo possesso
ed al preavviso della commissione, decide di autorizzare o no l’esperimento,
con o senza oneri (per esempio: condizioni in materia di custodia,
controllo degli animali durante la procedura, ecc.).
Ruolo dell’Ufficio veterinario
cantonale (OVC)
L’OVC è l’autorità cantonale incaricata di
valutare le richieste di sperimentazioni animali alla luce della protezione
degli animali, di autorizzarle quando soddisfano il criterio di indispensabilità,
di verificare l’osservanza delle condizioni fissate dall’autorizzazione
nonchè della corretta tenuta dei centri di custodia degli animali
da laboratorio.
Ruolo della commissione cantonale di controllo della sperimentazione
animale
La commissione di controllo della sperimentazione
animale fonda la propria legittimità nella legge e nell’ordinanza
federali sulla protezione degli animali, segnatamente i seguenti articoli:
Articolo
18 (LPDA) Procedura
d’autorizzazione e sorveglianza |
1 I Cantoni
rilasciano le autorizzazioni e sorvegliano la custodia degli
animali da laboratorio e l’esecuzione
degli esperimenti.
2 Essi istituiscono una commissione degli esperimenti sugli animali
costituita da specialisti e indipendente dall’autorità che
rilascia le autorizzazioni. Nella commissione devono essere rappresentate
le organizzazioni di protezione degli animali. Più Cantoni
possono istituire una commissione comune (…).
3 La commissione esamina le domande e sottopone le sue proposte all’autorità che
rilascia le autorizzazioni. Dev’essere chiamata a collaborare
alla sorveglianza della custodia degli animali da laboratorio e dell’esecuzione
degli esperimenti sugli animali. I Cantoni possono affidarle altri
compiti. |
Articolo
62 (OPAn) Procedura
d’autorizzazione |
3
L’autorità cantonale trasmette le domande di autorizzazione,
per esame, alla commissione per esperimenti sugli animali e decide
in base al preavviso di quest’ultima. Se la sua decisione è contraria
al preavviso, deve motivarla nei confronti della commissione. |
Come indicato negli articoli sopracitati,
tutti i cantoni che autorizzano esperimenti sugli animali, hanno l’obbligo di istituire una commissione
indipendente dall’autorità. La commissione è segnatamente
incaricata di formulare un preavviso su tutte le richieste di sperimentazioni
animali soggette ad autorizzazione.
Alcuni cantoni hanno istituito una commissione comune, ai sensi della
legge, sicchè la Svizzera contava 15 commissioni cantonali nel
2007. E’ interessante notare che se da un lato un’ordinanza
federale obbliga i cantoni a creare una commissione, peraltro incarica
le autorità cantonali di disciplinarne il funzionamento. Ciò significa
che le commissioni non funzionano nello stesso modo, al punto che certi
cantoni (NE, FR, TI) avevano fino a poco tempo fa a capo della loro commissione « indipendente
dall’autorità » il loro veterinario cantonale !
Ruolo dell’Ufficio federale
di veterinaria (OVF)
Il ruolo dell’OVF è disciplinato
principalmente dai due articoli seguenti:
Articolo
35 (LPDA) Alta
vigilanza della Confederazione |
Il Dipartimento
federale dell’economia
e il suo Ufficio federale di veterinaria esercitano l’alta
vigilanza della Confederazione sull’esecuzione della presente
legge da parte dei Cantoni.
|
Articolo
70 (OPA) Sorveglianza |
1
L’Ufficio federale provvede per un’esecuzione uniforme
della legge e della presente ordinanza da parte dei Cantoni. |
Come indicato, l’OVF esercita l’”alta autorità” in
quanto verifica che le autorizzazioni rilasciate dai cantoni siano conformi
alla legislazione. Per svolgere tale ruolo, dispone di un termine di
ricorso di 30 giorni a partire dal rilascio di un’autorizzazione
cantonale, che gli consente di opporsi interamente o parzialmente ad
una decisione cantonale. Tuttavia, dalle statistiche relative agli esperimenti
su animali, pubblicate annualmente dall’OVF, emerge che i suoi
interventi sono rarissimi.
1 Gli
esperimenti sugli animali sono classificati in quattro gradi: 0, 1,
2, 3
• Grado
0 : l’animale è ucciso prima di essere utilizzato,
per es. a scopi di prelievo, dissezione, ecc.. L’esperimento ritenuto « non
doloroso » per l’animale deve essere annunciato ma non richiede
alcuna autorizzazione da parte dell’autorità. Da sottolineare
che dall’entrata in vigore della revisione dell’OPAn (prevista
per settembre2008), sarà necessaria un’autorizzazione per
tutti gli esperimenti.
• Grado 1 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali
una sofferenza leggera e di breve durata.
• Grado 2 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali
una sofferenza leggera e di durata media (per esempio: trattamento della
frattura di un arto, sterilizzazione delle femmine).
• Grado 3 : interventi e manipolazioni che provocano negli animali
una sofferenza da forte a molto forte (dolori intensi, lesioni importanti,
per esempio: malattie infettive e cancerose che conducono alla morte
senza eutanasia).
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