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Piccola
istruzione civica
Piccolo
Stato federale nel centro dell’Europa,
la Svizzera conta circa 7,5 milioni
di abitanti. La capitale è Berna
dal 1848.
Lo Stato svizzero è composto
da 26 Stati cantonali (cantoni) la
cui esistenza giuridica è garantita
dall’articolo primo della Costituzione
federale. Ciò significa in
pratica che qualora si volesse creare
o sopprimere un cantone, è necessario
procedere ad una revisione della
costituzione. La caratteristica principale
del federalismo è la ripartizione
delle competenze: i cantoni hanno
competenze statali. Pertanto, i
cantoni sono sovrani ed hanno
il diritto di legiferare in certi
campi, quali l’istruzione e
la fiscalità, fatta salva
qualsiasi disposizione diversa della
costituzione federale.
Ogni
cantone elegge il proprio governo e
definisce la propria politica in base
a leggi cantonali. Ogni
4 anni, ogni cantone elegge, tramite
votazione popolare, i propri rappresentanti
al Parlamento federale di Berna.
Il Parlamento (o
Assemblea) federale è il
potere legislativo e comprende due
camere :
• La
Camera del popolo, chiamata Consiglio
nazionale. È composta da 200
membri distribuiti tra i cantoni proporzionalmente
alla popolazione rispettiva.
• La Camera
dei cantoni, chiamata Consiglio
degli Stati. Conta 46 seggi.
I
deputati delle due camere sono eletti
per 4 anni. Eleggono, per 4 anni, i 7
membri (ministri) del Consiglio federale,
che rappresenta il potere esecutivo.
La presidenza della Svizzera è espletata
a turno da uno dei 7 consiglieri federali,
per un anno. |
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Attività del
Parlamentare
I
Parlamentari sono incaricati
di votare le leggi. Queste
ultime sono elaborate
e previamente negoziate
in seno ad una commissione
parlamentare composta
dai diversi rappresentanti
politici. Ogni consiglio
dispone di 12 commissioni
permanenti. Le commissioni
del Consiglio nazionale
sono composte da 25
membri, mentre sono
13 i membri delle commissioni
del Consiglio degli
Stati. |
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Le
Sessioni Parlamentari
La sessione è il periodo
durante il quale il Parlamento
si riunisce per deliberare.
Il Consiglio nazionale ed
il Consiglio degli Stati
si riuniscono quattro volte
all’anno per sessioni
ordinarie della durata di
tre settimane ciascuna.
Una sessione supplementare
chiamata sessione
speciale può essere
organizzata quando le sessioni
ordinarie non consentono
di trattare la totalità degli
oggetti presentati. |
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I
diritti dei Parlamentari
Interventi
I Parlamentari dispongono
di diversi mezzi d’intervento che
consentono di proporre
l’adozione di provvedimenti
o disposizioni legislative,
nonchè di chiedere
informazioni o rapporti.
I principali tipi di
intervento sono i seguenti
:
• la
mozione
• il
postulato
• l’interpellanza
• l’interrogazione
• l’ora
delle domande (unicamente
nel Consiglio nazionale)
La
mozione è un
intervento che incarica
il Consiglio federale
di sottoporre al Parlamento
un progetto o di prendere
un determinato provvedimento.
La trasmissione di una
mozione al Consiglio
federale esige l’approvazione
delle due camere. Una
mozione può essere
modificata dal secondo
consiglio su proposta
della commssione incaricata
dell’esame preliminare
o su proposta del Consiglio
federale. In tal caso,
le modifiche apportate
sono indirizzate al consiglio
prioritario che può approvarle
oppure respingere la
mozione (ma non modificarla).
Il
postulato è un
intervento che incarica
il Consiglio federale
di esaminare l’opportunità di
proporre al Parlamento
un progetto di legge
o di decreto oppure di
prendere un provvedimento.
Inoltre, il postulato
può incaricarlo
di presentare un rapporto.
Per la trasmissione di
un postulato al Consiglio
federale non è necessario
l’accordo dell’altra
Camera.
L’interpellanza è un
intervento tramite il quale
i parlamentari chiedono
al Consiglio federale informazioni
su eventi o problemi relativi
alla politica nazionale
o estera, o all’amministrazione.
In generale, il Consiglio
federale risponde entro
la sessione successiva.
Un’interpellanza
può essere dichiarata
urgente: pertanto, è trattata
durante la sessione in
corso. Si può inoltre
chiedere che la risposta
del Consiglio sia sottoposta
a dibattito.
L’interrogazione è un
intervento tramite il quale
i parlamentari chiedono
al Consiglio federale informazioni
su un affare che riguarda
la Confederazione. La risposta
del Consiglio federale è indirizzata
esclusivamente all’autore.
L’interrogazione
non è trattata nella
Camera.
L’ora
delle domande è una
seduta della durata di
90 minuti, che interviene
all’inizio della
seconda e terza settimana
di ogni sessione, durante
la quale il Consiglio
federale risponde oralmente
alle domande relative
all’attualità,
depositate per iscritto
la settimana precedente.
Diritto
di iniziativa
Qualsiasi membro dell’Assemblea
federale e qualsiasi cantone
può presentare un’iniziativa
all’Assemblea federale,
come pure i cittadini,
ad un certo numero di condizioni.
Si distingue
• l’iniziativa
parlamentare
• l’iniziativa
presentata da un cantone
e l’iniziativa popolare.
L’iniziativa
parlamentare è un intervento rivolto
ad uno dei consigli tramite
il quale un deputato
sottopone un progetto.
Le iniziative parlamentari
sono oggetto di una procedura
d’esame preliminare
intesa a definire se
darvi seguito. La decisione
del consiglio di dar
seguito all’iniziativa
depositata presso di
lui, necessita il consenso
della commissione competente
dell’altro consiglio
o, in caso di rifiuto
di quest’ultima,
dei due consigli. |
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Anche
voi avete dei diritti. Utilizzateli!
La democrazia diretta comporta numerosi
dispositivi che consentono ai semplici
cittadini di far sentire la propria voce.
I nostri eletti politici non sono una
fatalità. Se non mantengono le
promesse che hanno fatto prima di essere
eletti, non potendo rimandarli a casa
prima della scadenza del loro mandato,
possiamo sempre contestare le loro decisioni
ed impedirne l’attuazione. Parimenti,
se una situazione ci pare criticabile,
possiamo migliorarla sottoponendo a votazione
la modifica di una legge esistente o
proponendone una nuova.
I
cittadini svizzeri possono avvalersi
principalmente di due dispositivi:
- l’iniziativa
popolare
- il referendum
L’iniziativa
popolare federale è una
richiesta presentata da un numero
minimo di 100’000
cittadini aventi diritto di voto che
mira ad ottenere l’adozione
di un nuovo articolo costituzionale,
la modifica o l’abrogazione
di articoli della costituzione. La
raccolta delle firme deve intervenire
in un
lasso di 18 mesi.
L’iniziativa
cantonale : secondo lo
stesso principio i cittadini di un
cantone (in generale tra 8 e 10'000
firme devono essere raccolte entro
4 mesi) possono presentare un nuovo
oggetto in votazione cantonale.
Il
referendum è uno strumento
che consente al popolo di pronunciarsi
su decisioni del Parlamento. Si distinguono
il referendum obbligatorio ed il
referendum facoltativo.
Il
referendum obbligatorio interviene
nel caso di atti obbligatoriamente
sottoposti al voto del popolo e dei
cantoni, per esempio in caso di revisione
della Costituzione.
Il
referendum facoltativo può essere
chiesto da 50'000 elettori o da 8
cantoni. Il referendum deve essere
chiesto entro 100 giorni successivi
alla pubblicazione del testo nel
Foglio federale. |
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