13 ottobre 2009 – Esperimenti sulle scimmie presso il Politecnico e l’Università di Zurigo

Il Tribunale federale dice di no

Al termine di tre anni di procedure, il Tribunale federale (TF) ha chiuso definitivamente il dossier respingendo il ricorso di due scienziati dell’istituto di neuroinformatica dell’EPFZ e dell’Università di Zurigo.

Presentando domanda di autorizzazione per sperimentazioni su macachi nel cantone di Zurigo nel gennaio 2006, i ricercatori volevano allestire due progetti di ricerca sulla plasticità e la microcircuiteria del cervello. Quando si pensa che tra 800 e 900 nuove domande di sperimentazioni animali sono presentate ogni anno in Svizzera e che i rifiuti si contano sulle dita di una mano, queste due domande avrebbero dovuto ridursi ad una semplice formalità amministrativa.
Eppure questa volta no. La commissione cantonale sulla sperimentazione animale, ritenendo insufficienti i risultati attesi a fronte delle sofferenze e dei dolori inflitti agli animali, si oppone a questi esperimenti. Gli scienziati hanno presentato diversi ricorsi contro la decisione della commissione, ma tutti sono stati respinti. Quanto all’Ufficio veterinario cantonale (UVC), che aveva deciso di non prendere in conto la decisione della sua stessa commissione rilasciando malgrado tutto le autorizzazioni richieste nell’ottobre 2006, subisce una cocente sconfessione.

La lezione che possiamo trarre da questa esperienza è che finalmente una decisione dell’autorità cantonale può essere contestata, anche se il ricorrente non è necessariamente leso da quest’ultima. Poichè non si è ancora visto un topo, un rondone a ventre bianco o un macaco avviare una procedura amministrativa per atti lesivi della salute, gli unici ricorrenti erano finora scienziati generalmente contrari alle restrizioni imposte dalle autorità contro i loro esperimenti.
Ci auguriamo che la decisione del TF sia frutto di una migliore percezione e comprensione, da parte dei nostri tribunali, dei danni cagionati dall’incompetenza o dalla cattiva volontà di un’autorità. Ancora oggi troppi cantoni rilasciano autorizzazioni di esperimenti senza veramente valutarne l’interesse scientifico a fronte delle sofferenze inflitte agli animali. La decisione tanto del tribunale amministrativo cantonale che del Tribunale federale sembra essere un segnale chiaro inviato alle autorità cantonali, alle quali si ingiunge di rispettare la legislazione e svolgere correttamente il loro lavoro.

Più sorprendente ancora è stato il modo in cui la stampa ha riferito sulla decisione del TF. Un numero preoccupantemente alto di giornalisti non ha esitato a darne una visione poco obiettiva del dossier, in particolare sulla procedura. È così che si è potuto leggere che una « commissione di protezione degli animali » era all’origine del ricorso. Nei fatti, se è vero che tre rappresentanti della protezione animale fanno effettivamente parte di questa commissione cantonale, il titolo ufficiale di quest’ultima è « Commissione sulla sperimentazione animale». È composta da 11 membri, di cui tre rappresentano l’università e uno l’EPFZ ! La decisione di rifiutare questi esperimenti è stata presa alla maggioranza della commissione, sicchè si è ben lontani da una decisione abusiva adottata da una « commissione di protezione degli animali ».
Non si è peraltro esitato ad agitare l’eterno spettro della « fuga degli scienziati », pronti a lasciare la Svizzera per rifugiarsi in un paese più accogliente e soprattutto privo di leggi di protezione degli animali. Oppure, ed è più frequente, un paese in cui vige una legge che però non è applicata.
Per quanto riguarda le ditte farmaceutiche come Roche o Novartis, è bene ricordare che da molto tempo dispongono di numerosi filiali su tutti i continenti. Pertanto, la decisione del TF non dovrebbe ostacolare affatto eventuali esperimenti contestabli svolti dall’industria farmaceutica, in quanto già da tempo si praticano all’estero:!
Quanto alla ricerca portata avanti nei nostri atenei, non dimentichiamo che è principalmente finanziata dai nostri contributi pubblici. Che tutti questi scienziati che minacciano di andarsene, lo facciano finalmente e lascino il posto alla giovane generazione di ricercatori che non chiedono di meglio che lavorare con metodi sostitutivi. L’aiuto finanziario elargito alla ricerca medica non diminuirà, cambierà soltanto mani. Chi se ne rincrescerà ?



Cronologia

Gennaio 2006 : alcuni scienziati dell’istituto di neuroinformatica dell’EPFZ e dell’Università di Zurigo presentano due richieste di sperimentazione animale presso l’autorità cantonale zurighese, rappresentata dall’Ufficio veterinario cantonale (UVC). Come imposto per legge (vedi accanto), l’UVC sottopone le richieste degli scienziati alla commissione cantonale sulla sperimentazione animale. Gli scienziati devono fornire complementi di informazione alla commissione, la quale chiede peraltro 3 perizie indipendenti.

Settembre 2006 : La commissione, alla maggioranza dei suoi membri, dà un preavviso negativo alle due richieste ritenendo che tali esperimenti violano la dignità degli animali e che i risultati scientifici attesi sono insufficienti a fronte dei mali e dolori inflitti agli animali.

Ottobre 2006 : Senza tenere conto del preavviso negativo commissione, l’UVC rilascia le due autorizzazioni ai ricercatori.

Novembre 2006 : La commissione fa appello presso il Consiglio cantonale contro le autorizzazioni rilasciate dall’UVC.

Febbraio 2007 : Il Consiglio cantonale accetta l’appello della commissione e vieta i due esperimenti.

Marzo 2007 : I ricercatori fanno appello contro questa decisione presso il Tribunale amministrativo.

Marzo 2008 : Dopo aver confrontato, a due riprese, le argomentazioni del Consiglio cantonale, dell’UVC, della commissione e degli scienziati, il Tribunale amministrativo respinge il ricorso e conferma il divieto degli esperimenti. Precisa tra l’altro che l’apporto scientifico non è sufficientemente dimostrato.

Giugno 2008 : I ricercatori fanno ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo presso il Tribunale federale.

13 ottobre 2009 : Il Tribunale federale respinge il ricorso dei ricercatori. Il dossier è chiuso, gli esperimenti sono definitivamente vietati.

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Copie des arrêts du Tribunal fédéral (en allemand):

TF_2C_421_Primates_visuel_de.doc

TF_2C_422_Primates_neokortex_de.doc


Sperimentazione animale in Svizzera

Base legale e svolgimento pratico degli esperimenti sugli animali

L’esecuzione della sperimentazione animale è definita nella legge sulla protezione degli animali (LPDA) e la relativa ordinanza (OPAn), entrate in vigore rispettivamente nel 1978 e nel 1981. La legge è stata interamente riveduta nel 2005, l'ordinanza nel 2008. I nuovi testi sono entrati in vigore il 1° settembre 2008.

Citiamo tra l’altro:

Esperimenti autorizzati

Art. 17 (LPDA)          Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d’ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile.

Art. 137 (OPAn) Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

1 Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale,promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali, oppure serve a proteggere l’ambiente naturale
2 Il richiedente deve inoltre dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.
4 Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza (…).

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Ruolo della commissione cantonale di controllo della sperimentazione animale

La commissione di controllo della sperimentazione animale fonda la propria legittimità nella legge e nell’ordinanza federali sulla protezione degli animali, segnatamente i seguenti articoli:

Art. 34 (LPDA)          Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

1 Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti sugli animali, indipendente dall’autorità che rilascia le autorizzazioni e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione in comune.
2 La commissione esamina le domande e formula una proposta all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e al controllo dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

Art. 139 (OPAn)       Procedura di autorizzazione

4 L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.