Il Tribunale federale dice di
no
Al termine di
tre anni di procedure, il Tribunale federale
(TF) ha chiuso definitivamente il dossier
respingendo il ricorso di due scienziati
dell’istituto di neuroinformatica
dell’EPFZ e dell’Università di
Zurigo.
Presentando domanda
di autorizzazione per sperimentazioni su
macachi nel cantone di Zurigo nel gennaio
2006, i ricercatori volevano allestire
due progetti di ricerca sulla plasticità e
la microcircuiteria del cervello. Quando
si pensa che tra 800 e 900 nuove domande
di sperimentazioni animali sono presentate
ogni anno in Svizzera e che i rifiuti si
contano sulle dita di una mano, queste due
domande avrebbero dovuto ridursi ad una semplice
formalità amministrativa.
Eppure questa volta no. La commissione cantonale
sulla sperimentazione animale, ritenendo
insufficienti i risultati attesi a fronte
delle sofferenze e dei dolori inflitti agli
animali, si oppone a questi esperimenti.
Gli scienziati hanno presentato diversi ricorsi
contro la decisione della commissione, ma
tutti sono stati respinti. Quanto all’Ufficio
veterinario cantonale (UVC), che aveva deciso
di non prendere in conto la decisione della
sua stessa commissione rilasciando malgrado
tutto le autorizzazioni richieste nell’ottobre
2006, subisce una cocente sconfessione.
La lezione che
possiamo trarre da questa esperienza è che finalmente una decisione
dell’autorità cantonale può essere
contestata, anche se il ricorrente non è necessariamente
leso da quest’ultima. Poichè non
si è ancora visto un topo, un rondone
a ventre bianco o un macaco avviare una procedura
amministrativa per atti lesivi della salute,
gli unici ricorrenti erano finora scienziati
generalmente contrari alle restrizioni imposte
dalle autorità contro i loro esperimenti.
Ci auguriamo che la decisione del TF sia
frutto di una migliore percezione e comprensione,
da parte dei nostri tribunali, dei danni
cagionati dall’incompetenza o dalla
cattiva volontà di un’autorità.
Ancora oggi troppi cantoni rilasciano autorizzazioni
di esperimenti senza veramente valutarne
l’interesse scientifico a fronte delle
sofferenze inflitte agli animali. La decisione
tanto del tribunale amministrativo cantonale
che del Tribunale federale sembra essere
un segnale chiaro inviato alle autorità cantonali,
alle quali si ingiunge di rispettare la legislazione
e svolgere correttamente il loro lavoro.
Più sorprendente ancora è stato
il modo in cui la stampa ha riferito sulla
decisione del TF. Un numero preoccupantemente
alto di giornalisti non ha esitato a darne
una visione poco obiettiva del dossier, in
particolare sulla procedura. È così che
si è potuto leggere che una « commissione
di protezione degli animali » era all’origine
del ricorso. Nei fatti, se è vero
che tre rappresentanti della protezione animale
fanno effettivamente parte di questa commissione
cantonale, il titolo ufficiale di quest’ultima è « Commissione
sulla sperimentazione animale». È composta
da 11 membri, di cui tre rappresentano l’università e
uno l’EPFZ ! La decisione di rifiutare
questi esperimenti è stata presa alla
maggioranza della commissione, sicchè si è ben
lontani da una decisione abusiva adottata
da una « commissione di protezione
degli animali ».
Non si è peraltro esitato ad agitare
l’eterno spettro della « fuga
degli scienziati », pronti a lasciare
la Svizzera per rifugiarsi in un paese più accogliente
e soprattutto privo di leggi di protezione
degli animali. Oppure, ed è più frequente,
un paese in cui vige una legge che però non è applicata.
Per quanto riguarda le ditte farmaceutiche
come Roche o Novartis, è bene ricordare
che da molto tempo dispongono di numerosi
filiali su tutti i continenti. Pertanto,
la decisione del TF non dovrebbe ostacolare
affatto eventuali esperimenti contestabli
svolti dall’industria farmaceutica,
in quanto già da tempo si praticano
all’estero:!
Quanto alla ricerca portata avanti nei nostri
atenei, non dimentichiamo che è principalmente
finanziata dai nostri contributi pubblici.
Che tutti questi scienziati che minacciano
di andarsene, lo facciano finalmente e lascino
il posto alla giovane generazione di ricercatori
che non chiedono di meglio che lavorare con
metodi sostitutivi. L’aiuto finanziario
elargito alla ricerca medica non diminuirà,
cambierà soltanto mani. Chi se ne
rincrescerà ?
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Cronologia
Gennaio
2006 : alcuni
scienziati dell’istituto di neuroinformatica
dell’EPFZ e dell’Università di
Zurigo presentano due richieste di sperimentazione
animale presso l’autorità cantonale
zurighese, rappresentata dall’Ufficio
veterinario cantonale (UVC). Come imposto
per legge (vedi accanto), l’UVC sottopone
le richieste degli scienziati alla commissione
cantonale sulla sperimentazione animale.
Gli scienziati devono fornire complementi
di informazione alla commissione, la quale
chiede peraltro 3 perizie indipendenti.
Settembre
2006 : La
commissione, alla maggioranza dei suoi membri,
dà un preavviso negativo alle due
richieste ritenendo che tali esperimenti
violano la dignità degli animali e
che i risultati scientifici attesi sono insufficienti
a fronte dei mali e dolori inflitti agli
animali.
Ottobre
2006 : Senza
tenere conto del preavviso negativo commissione,
l’UVC rilascia le due autorizzazioni
ai ricercatori.
Novembre
2006 : La
commissione fa appello presso il Consiglio
cantonale contro le autorizzazioni rilasciate
dall’UVC.
Febbraio
2007 : Il
Consiglio cantonale accetta l’appello
della commissione e vieta i due esperimenti.
Marzo
2007 : I ricercatori
fanno appello contro questa decisione presso
il Tribunale amministrativo.
Marzo
2008 : Dopo
aver confrontato, a due riprese, le argomentazioni
del Consiglio cantonale, dell’UVC,
della commissione e degli scienziati, il
Tribunale amministrativo respinge il ricorso
e conferma il divieto degli esperimenti.
Precisa tra l’altro che l’apporto
scientifico non è sufficientemente
dimostrato.
Giugno
2008 : I ricercatori
fanno ricorso contro la decisione del Tribunale
amministrativo presso il Tribunale federale.
13 ottobre
2009 : Il
Tribunale federale respinge il ricorso dei
ricercatori. Il dossier è chiuso,
gli esperimenti sono definitivamente vietati.
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Copie
des arrêts du Tribunal fédéral
(en allemand):
TF_2C_421_Primates_visuel_de.doc
TF_2C_422_Primates_neokortex_de.doc
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Sperimentazione animale in Svizzera
Base legale e svolgimento pratico
degli esperimenti sugli animali
L’esecuzione della sperimentazione
animale è definita nella legge sulla
protezione degli animali (LPDA) e la relativa
ordinanza (OPAn), entrate in vigore rispettivamente
nel 1978 e nel 1981. La legge è stata
interamente riveduta nel 2005, l'ordinanza
nel 2008. I nuovi testi sono entrati in
vigore il 1° settembre 2008.
Citiamo tra
l’altro:
Esperimenti
autorizzati
Art. 17 (LPDA) Limitazione
al minimo indispensabile |
Gli
esperimenti che provocano all’animale
dolori, sofferenze o lesioni,
lo pongono in stato d’ansietà oppure
che possono compromettere in
misura notevole il suo stato
generale o ledere in altro
modo la sua dignità devono
essere limitati al minimo indispensabile.
|
Art.
137 (OPAn) Criteri
per la valutazione dell’indispensabilità di
esperimenti che compromettono il
benessere degli animali |
1
Il richiedente deve dimostrare
che l’obiettivo
dell’esperimento è connesso
con il mantenimento o la protezione
della vita e con la salute
dell’uomo
e dell’animale,promette
l’ottenimento
di nuove conoscenze su processi
vitali fondamentali, oppure
serve a proteggere l’ambiente
naturale
2 Il richiedente deve inoltre dimostrare
che l’obiettivo dell’esperimento
non può essere conseguito attraverso
metodi non implicanti la sperimentazione
animale e idonei secondo le conoscenze
più recenti.
4 Un esperimento sugli animali e le
sue singole parti devono essere pianificati
in modo tale che venga impiegato il
minor numero possibile di animali e
si persegua la riduzione al minimo
della loro sofferenza (…).
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Ruolo della commissione cantonale di
controllo della sperimentazione animale
La commissione
di controllo della sperimentazione animale
fonda la propria legittimità nella
legge e nell’ordinanza federali sulla
protezione degli animali, segnatamente
i seguenti articoli:
Art.
34 (LPDA) Commissione
cantonale per gli esperimenti sugli
animali |
1
Ogni Cantone istituisce una
commissione di specialisti
per gli esperimenti sugli
animali, indipendente dall’autorità che
rilascia le autorizzazioni
e in cui sono rappresentate
adeguatamente le organizzazioni
per la protezione degli animali.
Più Cantoni
possono istituire una commissione
in comune.
2 La commissione esamina le domande
e formula una proposta all’autorità preposta
al rilascio delle autorizzazioni. Essa
partecipa al controllo dei centri di
custodia di animali da laboratorio
e al controllo dello svolgimento degli
esperimenti. I Cantoni possono affidarle
ulteriori compiti.
|
Art.
139 (OPAn) Procedura
di autorizzazione |
4
L’autorità cantonale
trasmette le domande di esperimenti
che compromettono il benessere
degli animali alla commissione
cantonale per gli esperimenti
sugli animali e decide sulla
scorta della proposta della
commissione. Se non accoglie
la proposta, motiva la sua
decisione nei confronti della
commissione.
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