Zurigo, 29 maggio 2008
N° 105/08
Au Tigre Royal SA contro Lega svizzera
contro la vivisezione e per i
diritti dell’animale
La Terza
Camera della Commissione svizzera
per la Lealtà,
dopo esame della querela del 29
dicembre 2007 e della presa di
posizione del 21 gennaio 2008,
Considerato che:
• La querela denuncia due manifesti
del convenuto. Uno comporta il
seguente messaggio esclusivamente
testuale: « I MASSACRI
DI ANIMALI PER LA MODA, NO GRAZIE! ».
L’altro rappresenta un dinosauro
impellicciato con il testo: « Solo
i MOSTRI indossano ancora la PELLICCIA».
Si tratta di sapere se questo genere
di pubblicità è inutilmente
offensiva ai sensi dell’articolo
3, lettera a, della Legge federale
contro la concorrenza sleale LCS.
• Le due parti convenute chiedono
il rigetto della querela in nome
del diritto alla libertà di
espressione. La LSCV rinvia alla
giurisprudenza del Tribunale federale
e ad una sentenza del Pubblico
Ministero bernese che aveva dichiarato
lecito uno spot televisivo in cui
si poteva vedere un animale ferito
intrappolato, con il messaggio: « Piuttosto
nuda che in pelliccia ».
La LCS pertanto non si applica,
a loro avviso, tenuto conto della
preponderanza della libertà di
espressione garantita dalla Costituzione.
Inoltre, non vi è infrazione
alla LCS per il fatto che le loro
affermazioni non sono nè inesatte,
nè fallaci, nè inutilmente
offensive.
• Il messaggio « I
MASSACRI DI ANIMALI PER LA MODA,
NO GRAZIE! » non comporta
alcun biasimo nei confronti di
un pellicciaio in particolare.
Si tratta di una semplice dichiarazione
di opinione tutelata dalla libertà di
espressione garantita dalla Costituzione
e valida anche nella comunicazione
commerciale, e che non contravviene
alle regole della lealtà.
• Nel caso del manifesto intitolato « Solo
i MOSTRI indossano ancora la PELLICCIA »,
occorre stabilire correttamente
il limite tra libertà di
espressione e limiti della LCS.
La nozione di mostri è indubbiamente
degradante per la clientela dei
pellicciai, dunque anche per questi
ultimi. Le dichiarazioni, anche
degradanti, che influiscono sulle
condizioni di concorrenza non sono
però tutte sleali. Occorre
anzitutto che le « affermazioni
inutilmente offensive » ai
sensi della LCS (articolo 3, lettera
a), raggiungano un certo grado
di gravità. Secondo il parere
della Terza Camera incaricata di
esaminare questo caso, tale grado
di gravità non è raggiunto.
Si tratta indubbiamente di un’espressione
estrema secondo il parere stesso
della parte convenuta, ma non denigra
i clienti del querelante, in quanto
la parola « mostro»,
pur avendo una connotazione negativa,
si presta a diverse interpretazioni.
• Di conseguenza, la querela è da
respingere in entrambi i casi. |