Stralci (1) dei « Principi
di etica e direttive per la sperimentazione animale » emanati
nel 1983 (riveduti nel 1993 e 2005) dall’Accademia Svizzera
delle Scienze Mediche (ASSM) e dall’Accademia Svizzera delle
Scienze Naturali (SCNAT).
Preambolo
I principi e le direttive qui presentati sono
fondati sul riconoscimento del dilemma seguente:
Da una parte l’essere umano non può rinunciare agli
esperimenti sugli animali per risolvere i problemi cui è confrontato;
d’altra parte, il principio etico del rispetto della vita e
l’attenzione che deve rivolgere alla dignità della creatura
gli intimano di proteggere gli animali.
I principi di etica e le direttive poggiano sulla convinzione che spetta
agli scienziati, in qualità di persone responsabili, definire,
attuare e controllare le misure indispensabili per superare questo
dilemma nel miglior modo possibile.
L’ASSM e la SCNAT hanno pertanto stabilito
insieme i principi di etica e le direttive presentati
per la sperimentazione animale e li hanno adottati,
nel corso delle sedute del Senato svoltesi
nella primavera del 1983, in quanto codice per
tutti gli scienziati che esercitano la propria
attività in Svizzera nonchè i
loro collaboratori (…).
2. Considerazioni etiche ed analisi
degli interessi in gioco
2.5 L’atteggiamento
etico fondamentale del rispetto della vita impone all’essere
umano di tutelare gli animali, che come lui sono esseri dotati di
sensibilità. Tale rispetto, nonchè il dovere di
evitare il più possibile la sofferenza, impongono di ridurre,
il più possibile, la sperimentazione animale.
2.6 Gli
animali hanno inoltre diritto al rispetto della loro dignità (…).
L’essere umano abusa della propria libertà ed offende
la propria dignità se non ha riguardo per la dignità dell’animale.
3. Esigenze etiche quanto all’ammissibilità della
sperimentazione animale
3.5 Talune
situazioni sperimentali potrebbero verosimilmente causare dolori
talmente violenti nell’animale che si deciderà sempre
a favore di quest’ultimo. Quando non è possibile
modificare l’esperimento ricorrendo ad una diversa impostazione, vi
si deve rinunciare, come pure all’ambita acquisizione di
nuove conoscenze.
4. Esigenze etiche quanto alla pratica
della sperimentazione animale
4.11 La
custodia degli animali da esperimento e le cure loro prodigate devono
essere conformi ai principi della detenzione decente degli animali. Tutto
deve essere fatto affinchè gli animali dispongano di locali
o spazi strutturati e spaziosi, per garantire loro possibilità di
contatti sociali e consentire loro di occuparsi sufficientemente.
Le disposizioni legali che disciplinano la custodia di animali enunciano
soltanto le esigenze minime. Quando queste disposizioni sono
superate a seguito di nuove conoscenze, occorre optare in favore
di forme di detenzione che rispondano ad esigenze superiori rispetto
a quelle imposte dalla legislazione.
4.12 La
produzione di animali affetti da malattia, infermità o turbe
comportamentali di origine genetica è ammissibile soltanto
a condizione che si soppesino attentamente gli interessi e che se
ne concluda la necessità (…).
5. Responsabilità
5.2 Gli
scienziati in attività in Svizzera si sforzeranno di non praticare
nè di partecipare all’estero a esperimenti che contravvengono
alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali
(…).
5.3 Gli
scienziati hanno l’obbligo di prendere ed incoraggiare tutti
i provvedimenti possibili alfine di limitare gli esperimenti dolorosi
sugli animali.
Per evitare gli esperimenti inutili sugli animali, gli scienziati
hanno il dovere di incoraggiare lo scambio di informazioni sui risultati
degli esperimenti (…).
5.4 Gli
scienziati hanno il dovere di aggiornare le loro conoscenze
in materia di protezione degli animali e di sostenere la messa
a punto di metodi di sostituzione.
5.5 (…)
Gli scienziati garantiscono la massima trasparenza delle informazioni
sulla sperimentazione animale e sono disposti (…) a concedere
a chi vi è interessato, un potere di controllo sulle
loro esperienze e sulle modalità di detenzione degli animali da
loro praticate.
6. Raccomandazioni all’attenzione
delle istituzioni
6.1 E’ fortemente
raccomandato alle istituzioni che praticano esperimenti sugli animali
di istituire (…) servizi di consulenza indipendenti sulle
questioni etiche relative alla sperimentazione animale.
6.2 E’ primordiale
provvedere a che l’insegnamento universitario procuri alle
persone che saranno successivamente autorizzate a praticare esperimenti
sugli animali, le basi di un’autentica responsabilità morale
nei loro rapporti con l’animale.
Tra il 2003 ed il 2005, hanno preso parte a
questa seconda revisione dei principi di etica e direttive: quattro
rappresentanti dell’università di Berna, quattro dell’università e
EPF di Zurigo, due dell’università di Basilea, due dell’università di
Losanna, due dell’università di Friborgo e un unico
rappresentante dell’università di Ginevra (2).
Hanno inoltre partecipato: un rappresentante della Stazione federale
di Posieux ; un ex-ricercatore di Novartis, un ex-collaboratore
dell’Ufficio veterinario cantonale di Zurigo, un collaboratore
degli avvocati degli animali di Zurigo ed infine il segretario generale
dell’ASSM.
(1) Il
testo completo, pubblicato in lingua francese, inglese e tedesca,
può essere telecaricato sui siti internet www.samw.ch o www.scnat.ch
(2) Ciò dimostra
il disinteresse di questa università per l’attuazione
delle direttive citate? Comunque sia, il dott. Pierre P., in rappresentanza
di questa università durante la prima revisione del presente
testo nel 1993, è stato condannato a Ginevra per infrazione
alla legge sulla protezione degli animali commessa nel 1999 nell’ambito
delle sue sperimentazioni animali ! |