Stralci (1) dei « Principi di etica e direttive per la sperimentazione animale » emanati nel 1983 (riveduti nel 1993 e 2005) dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) e dall’Accademia Svizzera delle Scienze Naturali (SCNAT).

Preambolo

I principi e le direttive qui presentati sono fondati sul riconoscimento del dilemma seguente:
Da una parte l’essere umano non può rinunciare agli esperimenti sugli animali per risolvere i problemi cui è confrontato; d’altra parte, il principio etico del rispetto della vita e l’attenzione che deve rivolgere alla dignità della creatura gli intimano di proteggere gli animali.
I principi di etica e le direttive poggiano sulla convinzione che spetta agli scienziati, in qualità di persone responsabili, definire, attuare e controllare le misure indispensabili per superare questo dilemma nel miglior modo possibile.
L’ASSM e la SCNAT hanno pertanto stabilito insieme i principi di etica e le direttive presentati per la sperimentazione animale e li hanno adottati, nel corso delle sedute del Senato svoltesi nella primavera del 1983, in quanto codice per tutti gli scienziati che esercitano la propria attività in Svizzera nonchè i loro collaboratori (…).

2. Considerazioni etiche ed analisi degli interessi in gioco

2.5 L’atteggiamento etico fondamentale del rispetto della vita impone all’essere umano di tutelare gli animali, che come lui sono esseri dotati di sensibilità. Tale rispetto, nonchè il dovere di evitare il più possibile la sofferenza, impongono di ridurre, il più possibile, la sperimentazione animale.

2.6 Gli animali hanno inoltre diritto al rispetto della loro dignità (…). L’essere umano abusa della propria libertà ed offende la propria dignità se non ha riguardo per la dignità dell’animale.

3. Esigenze etiche quanto all’ammissibilità della sperimentazione animale

3.5 Talune situazioni sperimentali potrebbero verosimilmente causare dolori talmente violenti nell’animale che si deciderà sempre a favore di quest’ultimo. Quando non è possibile modificare l’esperimento ricorrendo ad una diversa impostazione, vi si deve rinunciare, come pure all’ambita acquisizione di nuove conoscenze.

4. Esigenze etiche quanto alla pratica della sperimentazione animale

4.11 La custodia degli animali da esperimento e le cure loro prodigate devono essere conformi ai principi della detenzione decente degli animali. Tutto deve essere fatto affinchè gli animali dispongano di locali o spazi strutturati e spaziosi, per garantire loro possibilità di contatti sociali e consentire loro di occuparsi sufficientemente. Le disposizioni legali che disciplinano la custodia di animali enunciano soltanto le esigenze minime. Quando queste disposizioni sono superate a seguito di nuove conoscenze, occorre optare in favore di forme di detenzione che rispondano ad esigenze superiori rispetto a quelle imposte dalla legislazione.

4.12 La produzione di animali affetti da malattia, infermità o turbe comportamentali di origine genetica è ammissibile soltanto a condizione che si soppesino attentamente gli interessi e che se ne concluda la necessità (…).

5. Responsabilità

5.2 Gli scienziati in attività in Svizzera si sforzeranno di non praticare nè di partecipare all’estero a esperimenti che contravvengono alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali (…).

5.3 Gli scienziati hanno l’obbligo di prendere ed incoraggiare tutti i provvedimenti possibili alfine di limitare gli esperimenti dolorosi sugli animali.
Per evitare gli esperimenti inutili sugli animali, gli scienziati hanno il dovere di incoraggiare lo scambio di informazioni sui risultati degli esperimenti (…).

5.4 Gli scienziati hanno il dovere di aggiornare le loro conoscenze in materia di protezione degli animali e di sostenere la messa a punto di metodi di sostituzione.

5.5 (…) Gli scienziati garantiscono la massima trasparenza delle informazioni sulla sperimentazione animale e sono disposti (…) a concedere a chi vi è interessato, un potere di controllo sulle loro esperienze e sulle modalità di detenzione degli animali da loro praticate.

6. Raccomandazioni all’attenzione delle istituzioni

6.1 E’ fortemente raccomandato alle istituzioni che praticano esperimenti sugli animali di istituire (…) servizi di consulenza indipendenti sulle questioni etiche relative alla sperimentazione animale.

6.2 E’ primordiale provvedere a che l’insegnamento universitario procuri alle persone che saranno successivamente autorizzate a praticare esperimenti sugli animali, le basi di un’autentica responsabilità morale nei loro rapporti con l’animale.

Tra il 2003 ed il 2005, hanno preso parte a questa seconda revisione dei principi di etica e direttive: quattro rappresentanti dell’università di Berna, quattro dell’università e EPF di Zurigo, due dell’università di Basilea, due dell’università di Losanna, due dell’università di Friborgo e un unico rappresentante dell’università di Ginevra (2).
Hanno inoltre partecipato: un rappresentante della Stazione federale di Posieux ; un ex-ricercatore di Novartis, un ex-collaboratore dell’Ufficio veterinario cantonale di Zurigo, un collaboratore degli avvocati degli animali di Zurigo ed infine il segretario generale dell’ASSM.

 

(1) Il testo completo, pubblicato in lingua francese, inglese e tedesca, può essere telecaricato sui siti internet www.samw.ch o www.scnat.ch

(2) Ciò dimostra il disinteresse di questa università per l’attuazione delle direttive citate? Comunque sia, il dott. Pierre P., in rappresentanza di questa università durante la prima revisione del presente testo nel 1993, è stato condannato a Ginevra per infrazione alla legge sulla protezione degli animali commessa nel 1999 nell’ambito delle sue sperimentazioni animali !