Censimento delle sperimentazioni
animali per una banca dati on-line
e controllo della produzione di animali
transgenici
Nella buona e nella cattiva sorte
Come
autorizzato dalla nuova legislazione
in materia di protezione degli animali
(entrata in vigore nel settembre
2008), l’Ufficio Federale di Veterinaria
ha avviato i lavori di predisposizione
delle ordinanze amministrative che
gli consentiranno di sviluppare certe
disposizioni già esistenti,
ed in futuro, di adattare la legislazione
in funzione delle nuove conoscenze
acquisite. È in questo contesto
che tali ordinanze sono state messe
in consultazione presso gli ambienti
interessait (scientifici, amministrativi
e di protezione degli animali) dal
12 febbraio al 14 aprile 2009.
La
prima ordinanza riguarda « la
detenzione di animali da laboratorio,
la produzione di animali geneticamente
modificati ed i metodi utilizzati
nella sperimentazione animale ».
Il testo è piuttosto ambizioso,
anche se qualche ulteriore disposizione
consentirebbe di migliorare ulteriormente
la condizione degli animali. Tuttavia,
poichè finora non vigeva nessuna
disposizione chiara atta a limitare
la « produzione » di
animali transgenici, malgrado le enormi
sofferenze eventualmente cagionate
dalle modificazioni genetiche indotte,
si tratta incontestabilmente di un
reale miglioramento rispetto al passato.
Concretamente: non sappiamo ancora
nulla su come i cantoni potranno applicare
queste disposizioni, ma un’amministrazione
un pò motivata dal proprio ruolo
di autorità cantonale, oppure
un rappresentante della protezione
degli animali in seno ad una commissione
cantonale realmente desideroso di promuovere
la protezione degli animali, potrà avvalersi
di un testo abbastanza ben concepito
per mettere un pò d’ordine
negli stabulari del suo cantone.
La
situazione è decisamente
meno rosea per quanto riguarda la
seconda ordinanza « il
sistema d'informazione elettronico
per la gestione degli esperimenti sugli
animali (OGEA) ».
Quando
l’UFV offre l’immagine
di un’amministrazione federale
polverosa ed opaca, purtroppo non c’è da
aspettarsi nulla di buono. Ciò che è confermato
da questa ordinanza.
Già alla semplice lettura delle
note esplicative del progetto ci si
doveva preparare al peggio. Effettivamente,
tutto è stato blindato per garantire
che il minimo indispensabile di informazioni
possa fuoriuscire da questa banca dati.
Allorchè la centralizzazione
delle informazioni sugli esperimenti
effettuati in Svizzera potrebbe essere
una formidabile fonte di informazioni
ad esempio per le autorità cantonali
incaricate di controllare la pertinenza
scientifica di un esperimento prima
di autorizzarlo, non le verrà concesso
alcun accesso! Non solo i cantoni avranno
unicamente il diritto di acquisire
dati ma per di più l’UFV
gli fatturerà tale acquisizione
allorchè finora erano a suo
carico !
Emerge peraltro chiaramente che i cantoni
non sono stati consultati durante l’allestimento
di questo progetto. Quando si pensa
che le vie amministrative « normali » necessitano
diverse settimane per ottenere la convalida – da
parte dei diversi servizi consultati – di
una presa di posizione cantonale, il
periodo di consultazione estremamente
breve di soli due mesi concesso dall’UFV
induce a pensare che di fatto sperava
una partecipazione minima dei cantoni
! D’altronde questi
ultimi sono minorizzati in seno al « Consiglio
strategico » che l’UFV
intende allestire e che sarebbe incaricato
di « consigliare l’UFV » relativamente
allo sviluppo di questa banca dati.
L’UFV si è invece dal
canto suo dotato di una rappresentanza
maggioritaria attribuendosi 3 seggi,
tra cui la Presidenza, sui sei disponibili!
Di fronte
all’assurdità di
questo progetto, la maggior parte degli
organi di protezione degli animali
consultati hanno vivamente criticato
l’UFV per il contenuto di questa
ordinanza. Sono stati peraltro diffusi
comunicati stampa intesi a far conoscere
le nostre rivendicazioni. Non sapremo
prima di molti mesi se queste avranno
dato i frutti sperati ma è probabile
che l’UFV tenga la testa sotto
la sabbia e cerchi di mantenere il
progetto quale è attualmente.
Ma non avrà l’ultima parola.
Il diritto federale difende una maggiore
trasparenza sulle sperimentazioni animali,
e porteremo avanti le nostre rivendicazioni
fino a quando otterremo soddisfazione.
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Che
cosa può ancora oggi giustificare
questa mancanza di trasparenza, in
particolare per quanto riguarda gli
esperimenti svolti nei laboratori pubblici?
Nella sua presa di posizione comunicata
all’UFV, la Lega ha richiamato
in particolare:
Le
sperimentazioni animali che si
svolgono negli istituti pubblici
(Università, Politecnici,
ecc.) possono essere già in
parte conosciute avviando una ricerca
mirata :
1) Attualmente
si possono trovare informazioni molto
esaurienti sulle sperimentazioni
animali svolte negli istituti pubblici.
I motori di ricerca interna dei siti
Internet delle Università consentono
di sapere in poco tempo chi fa cosa
e dove. La maggior parte dei comunicati
stampa di questi stessi istituti sono
ancora più espliciti quanto
alla metodologia posta in opera, il
numero e le specie animali utilizzate.
2) Il sito
Internet dell’FNS – che
finanzia, stando alle statistiche,
circa metà degli esperimenti
sugli animali effettuati annualmente
negli istituti pubblici – pubblica,
dall’entrata in vigore della
LTRANS nel 2006, informazioni abbastanza
complete su ogni richiedente, che spaziano
dai finanziamenti concessi alla pubblicazione
di abstract sugli esperimenti
in corso.
3) Anche senza usufruire di un accesso
costoso alle diverse biblioteche on-line,
la consultazione di siti Internet quali
Medline consente di procurarsi un gran
numero di informazioni sugli esperimenti
effettuati dai numerosi gruppi di ricerca
operativi nei nostri atenei.
Pertanto,
limitare l’accesso
a certe informazioni su queste sperimentazioni
animali non è affatto giustificato
:
4) Gli esperimenti
effettuati negli istituti pubblici
sono nella maggior parte dei casi
progetti di ricerca fondamentale
il cui obiettivo principale è la
pubblicazione dei risultati.
5) Per ottenere
il finanziamento dei loro esperimenti,
i ricercatori sono già oggi costretti a trasmettere
informazioni complete ai loro colleghi
relativamente a tali esperimenti. Ci
limitiamo a citare l’FNS che
trasmette tutte le nuove richieste
alla trentina di scienziati che compongono
la Divisione 3, scienziati che per
lo più sono a capo di gruppi
di ricerca nelle principali università del
nostro paese. L’FNS consulta
anche esperti internazionali per valutare
l’interesse scientifico delle
richieste che gli vengono presentate.
6) Il finanziamento
di questi esperimenti è possibile
solo grazie all’apporto di denaro
pubblico. Ogni cittadino ha diritto
di sapere quali esperimenti sono effettuati
sugli animali con il finanziamento
proveniente dai contributi pubblici,
ciò che risponde anche agli
obiettivi della LTRANS.
Consentire
l’accesso
a certe informazioni su queste sperimentazioni
animali è conforme anche alle
legislazione sulla protezione degli
animali, segnatamente all’art.17
(LPDA) che richiama il principio
del carattere indispensabile di un’esperienza.
7) Diversi
gruppi di ricerca possono svolgere
gli stessi esperimenti in cantoni
diversi senza saperlo. È nè più nè meno
che uno spreco di animali.
8) Gruppi
di ricerca possono svolgere gli stessi
esperimenti utilizzando animali diversi.
Ancora una volta, è uno
spreco di animali.Tra il 2006 ed il
2007, si è proceduto ad un raffronto
delle pubblicazioni dei gruppi di ricerca
che hanno effettuato esperimenti paragonabili.
In molti casi gli esperimenti svolti
in certi cantoni coinvolgevano un numero
inferiore di animali. Ciò ha
dimostrato:
a) che non vi è uniformizzazione
tra le prassi cantonali ;
b) che i ricercatori stessi ignoravano
che questi esperimenti potevano essere
svolti utilizzando meno animali ;
c) che l’UFV, che eppure ha una
veduta globale sulla pratica sperimentale
svolta dai cantoni, non emette alcuna
direttiva, non interviene presso i
cantoni per accertarsi che utilizzano
il minor numero richiesto di animali
(art.137 OPAn).
9) I « Principi di etica e direttive
per la sperimentazione animale »,
emanate dall’Accademia Svizzera
delle Scienze Mediche (ASSM) e l’Accademia
Svizzera delle Scienze Naturali (SCNAT),
si rivolgono agli scienziati che lavorano
in Svizzera.
Si rifanno in particolare all’art.
5.3 :
«Per evitare gli esperimenti sugli animali, gli scienziati hanno il dovere
di incoraggiare lo scambio di informazioni sui risultati degli esperimenti » ;
all’art. 5.5 :
« Gli scienziati garantiscono la massima trasparenza dell’informazione
sulla sperimentazione animale e sono disposti (…) a concedere
a coloro che vi si interessano, un potere di controllo sui loro esperimenti
nonchè sulle modalità di detenzione degli animali ».
Attualmente,
nessuna misura consente di concretizzare
lo scambio di informazioni voluto
da questi principi e direttive.
Per
esempio, dopo aver ottenuto il finanziamento
e l’autorizzazione
di procedere ad esperimenti sugli animali,
questo gruppo di ricerca di una facoltà di
medicina interrompeva gli esperimenti
ed annunciava :
« Il progetto di ricerca si imperniava su un modello murino descritto
in un’eccellente rivista scientifica. Con nostra grande sorpresa, non
siamo riusciti, in due serie di esperimenti, a riprodurre questo modello. Peraltro
siamo venuti a sapere che ricercatori americani non erano riusciti a riprodurre
i risultati pubblicati. Ciò non significa che abbandoniamo il progetto
ma abbiamo modificato la priorità delle nostre ricerche. Ci auguriamo
che queste precisazioni potranno spiegare meglio la situazione che vi ha sorpresi
e che tutto sommato condividiamo, poichè non è possibile, o difficilmente,
riprodurre lavori pubblicati in una rivista che segue una politica editoriale
rigida. »
Il fatto è che nè il
gruppo di ricerca nè l’Università svizzera
in cui sono stati realizzati questi
esperimenti hanno comunicato alla comunità scientifica
l’impossibilità di riprodurre
il modello descritto. Non si può pertanto
escludere oggi che un altro gruppo
di ricerca utilizzi inutilmente animali
per gli stessi esperimenti.
In sintesi,
l’accesso a tutti
i dati relativi alle sperimentazioni
animali dovrebbe comunque essere reso
possibile ai cantoni ed alle commissioni
cantonali, segnatamente per i motivi
illustrati ai punti 7, 8 e 9.
L’accesso ai dati relativi ai
progetti posti in opera negli istituti
pubblici nonchè gli esperimenti
volti a valutare la tossicità o
gli effetti secondari di una sostanza
o di un farmaco dovrebbero essere liberamente
accessibili al pubblico per i motivi
già citati. |