Presa di posizione LSCV
Diverse procedure
di consultazione sono state emanate dall’Ufficio federale
di veterinaria (UFV) e l’Ufficio federale
dell’agricoltura (UFAG) tra maggio
ed agosto 2010. La LSCV ha emesso una presa
di posizione sulle leggi e l’ordinanza
seguenti:
1.
Revisione della legge sulle epizootie
(LFE)
Abbiamo sostenuto la modifica dell’art.
21, cpv 1, che vieta il commercio ambulante
di cani. L’obiettivo mirato è sopprimere
gli abusi nella vendita di cuccioli, principalmente
importati dai paesi est-europei. Questi animali
sono acquistati in allevamenti in cui le
femmine devono incessantemente partorire
senza la minima igiene nè vaccinazione.
I cuccioli sono generalmente ammucchiati
nei cofani di automobili per poi essere venduti
in Svizzera a basso prezzo, attraverso inserzioni
diffuse su Internet. Oltre alle sofferenze
inflitte agli animali durante il trasporto,
molti soccombono di svariate malattie qualche
tempo dopo la loro adozione. Altri manifestano
turbe comportamentali per via dello svezzamento
prematuro.
Il divieto di questo tipo di commercio era
da tempo rivendicato dagli organismi di protezione
degli animali. E se con la modifica della
legge l’UFV si preoccupa principalmente
di contenere i rischi di trasmissione di
malattia a causa di questi animali importati,
possiamo rallegrarci che questa disposizione
sia anche favorevole alla protezione degli
animali.
2.
Revisione dell’Ordinanza
concernente gli effettivi massimi per la
produzione di carne e di uova (OEmax)
Per tramite del VETO (Associazione svizzera
di organizzazioni della protezione degli
animali), la Lega si è schierata sulle
posizioni della Protezione svizzera degli
animali (PSA/STS) per fare opposizione alle
nuove disposizioni previste dall’ordinanza.
Già ora un’azienda agricola
può detenere 1'500 maiali e 18'000
galline. Il nuovo testo prevede che il numero
massimo di animali ammessi in questi allevamenti
possa essere raddoppiato in caso di raggruppamento
di due aziende agricole, ossia totalizzare
3'000 maiali e 36'000 galline. Oltre agli
aspetti prettamente inerenti alla protezione
degli animali, abbiamo ricordato che questi
allevamenti intensivi non sono difendibili
nè da un punto di vista ecologico
nè da un punto di vista sanitario.
3. Revisione della Legge sulla protezione
degli animali (LPAn)
L’UFV ha proposto diverse modificazioni
ed integrazioni di articoli di legge, in
particolare relativamente ai seguenti punti
:
Modifica
dell’art. 10, cpv. 2 « Allevamento
e produzione di animali »
Attualmente il Consiglio federale emana disposizioni
relativamente alla produzione ed all’allevamento
di animali. Può vietare l’allevamento,
la produzione o la detenzione di animali
che presentano determinate caratteristiche,
quali anomalie fisiche o comportamentali.
Con la nuova disposizione proposta, il Consiglio
federale potrà vietarne l'importazione,
transito, esportazione e commercializzazione,
ciò che impedirebbe che questi animali
possano essere importati o presentati ad
esposizioni.
Modifica
dell’art. 14, cpv. 2 « Commercio
internazionale »
Per memoria, la mozione (07.3848) del Consigliere
nazionale (PDC/GE) Barthassat « Vietare
il commercio e l’esportazione di pelli
di gatti » depositata in Parlamento
il 20 dicembre 2007, incaricava il Consiglio
federale di modificare la LPAn per rispondere
alle esigenze imposte dalla mozione.
Attualmente, la LPAn vieta unicamente l’importazione
di queste pelli. La legislazione europea è più restrittiva
in quanto vieta, già dal 31 dicembre
2008, il commercio, l’importazione
e l’esportazione delle pelli di gatti
e cani. La modifica dell’art.14 mira
ad armonizzare la nostra legislazione includendovi
anche le pelli di cani.
Art.
20a (nuovo) « Informazione
del pubblico »
La stesura di questo nuovo articolo conferisce
al Consiglio federale la possibilità di
comunicare nel campo della sperimentazione
animale. Nell’esposizione dei motivi,
l’UFV scrive tra l’altro: « occorre
migliorare la comunicazione e la trasparenza
nel campo sensibile della sperimentazione
animale per il quale il pubblico manifesta
un profondo interesse ».
L’allestimento di questa comunicazione è tuttora
poco chiara, in quanto la protezione dei
dati rimane garantita. Si tratta comunque
di un primo passo soddisfacente, data l’assenza
totale di informazioni obiettive provenienti
dagli ambienti della ricerca.
Modifica
dell’art. 26 « Maltrattamento
di animali »
Le pene previste in caso di maltrattamento
erano già poco dissuasive, lo saranno
ancora meno in futuro. In seguito all’entrata
in vigore del nuovo codice penale il 1° gennaio
2007, che sostituisce le pene detentive di
breve durata con aliquote giornaliere o lavoro
di pubblica utilità, la LPAn deve
rivedere le sue disposizioni. Per esempio,
se degli animali soffrono inutilmente durante
un esperimento (vedere il nostro dossier
sugli esperimenti del Dott. Bize), in caso
di negligenza la legislazione non prevede
più una pena detentiva « o
una multa di Fr 20'000.- al massimo »,
bensì « una pena pecuniaria
di 180 aliquote giornaliere al massimo »…
In questo caso, purtroppo non si può non
contestare la debolezza delle nuove sanzioni.
Art. 35b (nuovo)
La stesura di questo nuovo articolo mira
a conferire una base legale al sistema
di informazione elettronica relativo agli
esperimenti sugli animali.
Per memoria, la Lega aveva già partecipato
alla messa in consultazione tra febbraio
ed aprile 2009 dell’ordinanza sul « sistema
d'informazione elettronico per la gestione
degli esperimenti sugli animali (OGEA) »,
inteso a centralizzare in una banca dati
tutte le procedure amministrative connesse
alla pratica della sperimentazione
animale. Si trattava di riunire informazioni
sulle domande di sperimentazioni animali
(formulario A), i rapporti intermedi, i controlli
effettuati dall’autorità cantonale,
i preavvisi delle commissioni cantonali ecc.
Grande è stata la nostra sorpresa
nel constatare che l’UFV aveva chiuso
l’accesso ai dati, limitandoli ad ogni
singolo cantone ! Sicchè, se
uno scienziato inoltrava una domanda di sperimentazione
animale, per esempio nel canton Berna, l’autorità e
la commissione cantonale bernese erano nell’impossibilità di
controllare se un esperimento simile non
fosse già in corso in un altro cantone !
Avevamo vivamente contestato questi provvedimenti
securitari assurdi, che di fatto non avevano
altro scopo che tutelare gli interessi degli
ambienti scientifici. Ai punti 7 e 8 della
nostra presa
di posizione avevamo richiamato
all’UFV:
« Diversi gruppi di ricerca possono svolgere gli stessi esperimenti
in cantoni diversi senza saperlo. È nè più nè meno
che uno spreco di animali.
Gruppi di ricerca possono svolgere gli stessi esperimenti utilizzando animali
diversi. Ancora una volta, è uno spreco di animali.Tra il 2006 ed il
2007, si è proceduto ad un raffronto delle pubblicazioni dei gruppi
di ricerca che hanno effettuato esperimenti paragonabili. In molti casi gli
esperimenti svolti in certi cantoni coinvolgevano un numero inferiore di animali.
Ciò ha dimostrato:
a) che non vi è uniformizzazione tra le prassi cantonali ;
b) che i ricercatori stessi ignoravano che questi esperimenti potevano
essere svolti utilizzando meno animali ;
c) che l’UFV, che eppure ha una veduta globale sulla pratica sperimentale
svolta dai cantoni, non emette alcuna direttiva, non interviene presso i cantoni
per accertarsi che utilizzano il minor numero richiesto di animali (art.137
OPAn). »
Un comunicato stampa comune intitolato « Più trasparenza
nelle sperimentazioni sugli animali nei laboratori
svizzeri » e divulgato da diversi
organismi di protezione degli animali aveva
sostenuto la divulgazione delle nostre prese
di posizione il 14 aprile 2009, criticando
in particolare l’opacità esistente
nel campo della sperimentazione animale.
Nel novembre 2009, nel corso di una giornata
di formazione organizzata dall’UFV
per i membri delle commissioni cantonali
sulla sperimentazione animale, i nostri due
rappresentanti hanno interpellato i rappresentanti
dell’UFV sull’inutilità del
loro progetto di banca dati e sullo scarso
dinamismo di questo ufficio. Quest’ultimo
ha difeso fiaccamente il suo progetto, sostenendo
la scarsa utilità per le commissioni
cantonali di avere libero accesso a questi
dati.
Siamo dunque stati molto soddisfatti nel
prendere visione dell’art 35 b in quanto
per finire consente alle commissioni cantonali
un accesso « illimitato » ai
dati registrati. Nella sua esposizione
dei motivi, l’UFV osa addirittura la formulazione
seguente:
« Conferire alle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli
animali la possibilità di consultare le domande di sperimentazione inoltrate
negli altri cantoni, equivale a migliorare la protezione degli animali nel
campo dellasperimentazione animale (cpv.3). In effetti le informazioni provenienti
dagli altri cantoni possono essere di prezioso aiuto per le commissioni cantonali
chiamate a valutare le domande di autorizzazione che sono loro sottoposte ».
Resta da verificare se la stesura degli articoli
20a e 35b risulta da una reale volontà dell’autorità federale
di fare un poco più di chiarezza sulla
pratica della sperimentazione animale. E
soprattutto se in futuro conta di dotarsi
dei mezzi di opporsi a tutti questi esperimenti
assurdi che non avrebbero mai dovuto essere
autorizzati in certi cantoni. Se l’UFV
sembra animato da una reale volontà di
difendere l’attuazione della legislazione
sulla protezione degli animali, ha però anche
dimostrato più volte di mancare di
coraggio. |